Prima di tutto, cos’è una zona ZES?
La ZES è una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal Regolamento (Ue) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (Ten-T)”.
Secondo la legge, le zone res sono costituite seguendo i seguenti criteri:
– Devono essere costituite da territori geograficamente delimitati, anche non confinanti,ma con nesso economico funzionale, che comprendano almeno un’area portuale;
– Emanazione di un un DPCM che stabilisca le modalità generali per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri che ne disciplinanol’accesso e le condizioni speciali;
– Possono proporre l’istituzione di una ZES le regioni meno sviluppate e in transizione,prospettando un Piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal decreto di cui al punto precedente;
– L’istituzione di ciascuna ZES avverrà tramite un DPCM.
Quali sono le agevolazioni per le imprese operanti nelle zone ZES?
L’istituzione delle ZES (Zone economiche speciali) prevede una serie di agevolazioni per le imprese che vi investono.
A favore delle imprese già esistenti e di quelle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti all’interno della ZES, sono riconosciuti, oltre ad agevolazioni e semplificazioni di carattere amministrativo, anche una serie di benefici fiscali.
In particolare è previsto che le aziende nuove o già operanti, che intraprendono programmi imprenditoriali o investimenti incrementali in dette aree, oltre a usufruire di semplificazioni di tipo amministrativo, potranno beneficiare di un “bonus Sud” maggiorato rispetto a quello previsto dalla Legge di Stabilità 2016, che lo ha introdotto.
La norma agevolativa, ricordiamo, disciplinata dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 208/2015, e modificata dal D.L. 243/2016, riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno (45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e 25% per le grandi imprese percentuali commisurate al costo complessivo dei beni acquistati) .
Per le imprese delle ZES, in deroga alle regole generali, il credito d’imposta sarà più consistente perché:
– commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020;
– fino a un ammontare massimo, per ogni progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Per il riconoscimento delle agevolazioni le imprese beneficiarie:
– devono mantenere la loro attività per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento ( acquisto di beni nuovi ) oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti
– non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.
Come si propone l’istituzione di una zona ZES?
La ZES devono essere identificate mediante l’indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione, della denominazione e delle aree interessate, si possono ricomprendere anche aree della stessa regione non territorialmente adiacenti, purché aventi un nesso economico-funzionale e comprendenti almeno un’area portuale.
La ZES è formata da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti, e non può comprendere zone residenziali.
Le proposte di istituzione di una ZES devono essere presentate al Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione, sentiti i Sindaci delle aree interessate.
Le proposte di istituzione di una ZES devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e devono indicare i criteri e gli obiettivi di sviluppo perseguiti, nonché le forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale.
La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni né superiore a quattordici anni.
Ai fini dello svolgimento dell’attività di controllo l’Agenzia per la coesione territoriale individua, un piano di monitoraggio che, consente di valutare l’efficacia delle iniziative. Al termine dei sei anni dall’istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l’Agenzia per la coesione territorialevaluta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Regioni interessate, può adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo.
Infine per una completa informazione, la proposta di istituzione di una ZES da parte del Presidente della Regione Abruzzo che riguardi il nostro territorio ad oggi non è stata ancora formulata.
Rag. Luigi Sabatini