L’AQUILA – Con sentenza emessa in data 12 giugno 2025, la Corte d’Appello dell’Aquila ha condannato l’Azienda sanitaria locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento in favore di un dirigente medico della somma complessiva di 41.083,70 euro, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, da calcolarsi a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro sino all’integrale soddisfo.
Il professionista, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, ha ottenuto il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, sulla base di documentazione fornita dalla stessa ASL, in particolare gli estratti dei cartellini marcatempo.
La Corte ha affermato un principio di diritto di particolare rilievo nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, chiarendo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver effettivamente messo il dipendente in condizione di fruire delle ferie. In assenza di un invito formale e circostanziato, corredato dall’indicazione delle conseguenze in caso di inadempienza, il lavoratore mantiene il diritto all’indennità sostitutiva.
Nel caso di specie, la comunicazione aziendale, giunta durante il periodo di preavviso, è stata ritenuta inefficace, non recando né un termine perentorio per la fruizione delle ferie, né l’indicazione esplicita della loro perdita in caso di mancato utilizzo. Secondo i giudici, si è trattato di un invito generico, subordinato alle esigenze organizzative dell’ente, non idoneo a tutelare il diritto fondamentale del lavoratore al recupero psico-fisico.
Le comunicazioni aziendali, inoltre, non prevedevano un piano concreto di smaltimento delle ferie residue, rimandando ogni decisione a un accordo con il direttore dell’unità operativa e condizionandone l’effettiva fruizione a turnazioni lavorative, con ulteriore pregiudizio per il dipendente.