di Anna Bontempo
VASTO – È illegittima la richiesta di pagamento di contributi previdenziali per una cessata attività. È di questo tenore la sentenza del giudice del lavoro del tribunale di Vasto, Aureliano Deluca che si è pronunciato sul contenzioso avviato da una ex imprenditrice agricola della zona contro l’Inps. La ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonello Marcucci, ha convenuto in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale che le aveva richiesto il pagamento di 4.029 euro per contributi previdenziali relativi all’anno 2022. Nel ricorso la ex imprenditrice agricola ha eccepito, tramite il suo legale, l’assenza di presupposti di legge per l’iscrizione presso la gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati – in ragione dell’intervenuta cessazione dell’attività e conseguente chiusura della partita IVA sin dall’anno 2018.
Costituitosi in giudizio l’INPS ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto “infondato in fatto e in diritto”.
A tutt’altre conclusioni è giunto il giudice Deluca, secondo il quale dalla documentazione “è dato desumersi che la ricorrente, dal 2018 in avanti, ha cessato la gestione dell’azienda agricola di cui era titolare, avendo ceduto in affitto il fondo rustico al figlio, cui ha fatto seguito, conseguentemente, la chiusura della relativa partita IVA”. Il magistrato ha quindi accolto il ricorso, annullato l’avviso di pagamento e condannato l’INPS alle spese di lite.
«Sono soddisfatto della decisione del giudice del lavoro», commenta l’avvocato Marcucci, «la mia cliente aveva correttamente comunicato all’ente previdenziale la cessazione dell’attività e, alla stregua di ciò, sollecitato l’annullamento in autotutela dell’avviso, ma senza sortire alcunché. Adesso la sentenza del Tribunale pone finalmente fine alla indebita pretesa contributiva».