CUPELLO – Sono «illegittimi i provvedimenti che limitano il servizio di assistenza educativa scolastica, soltanto in favore degli alunni che versano in una situazione di handicap connotata da “gravità” ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992», è quanto affermato dal TAR per l’Abruzzo nell’accogliere l’istanza cautelare presentata dai genitori di un bambino autistico che frequenta la scuola primaria di Cupello. Il Tribunale ha ordinato al Comune di assicurare l’erogazione del servizio per 5 ore settimanali come richiesto dall’istituto scolastico.
A fare ricorso erano stati i genitori del bambino che supportati dall’associazione ANGSA Abruzzo e assistiti dall’avvocato Christian Bove, hanno impugnato una precedente delibera del Consiglio comunale di Cupello, oltre al Piano Sociale distrettuale che limiterebbe l’assistenza specialistica ai soli alunni certificati in stato di gravità.
ANGSA Abruzzo tramite la dottoressa Alessandra Portinari ha commentato così la sentenza del Tar: «ll diritto degli alunni diversamente abili all’istruzione si configura come un diritto fondamentale, la cui fruizione è assicurata proprio attraverso misure di integrazione e sostegno indispensabile a garantire la frequenza degli istituti. Tali misure devono essere garantite dagli enti locali in favore di tutti gli alunni con handicap fisici o sensoriali, senza alcuna limitazione derivante dalla condizione di gravità dell’handicap. Quella di ieri è una vittoria fondamentale: sono diverse le famiglie che ci hanno segnalato l’illegittima riduzione se non un vero e proprio diniego del servizio di assistenza educativa».