PESCARA – Nel gennaio del 2019 la Corte d’Appello dell’Aquila aveva respinto il ricorso presentato dall’ex Sevel contro la sentenza del Tribunale di Lanciano in cui la condannava per non aver pagato i permessi elettorali ad alcuni lavoratori che erano stati impegnati nei seggi elettorali come rappresentanti di lista nelle elezioni europee, regionali e comunali del 2014, ricorso patrocinato da USB lavoro privato e difesi dall’avvocato Enrico Raimondi del Foro di Chieti.
«Il 10 luglio 2023 – scrive in una nota l’USB Pescara – la Suprema Corte di Cassazione, presieduta da Adriana Doronzo, ha respinto il ricorso di SEVEL/FCA ITALY ritenendo i motivi infondati. Ha inoltre confermato integralmente ciò che ha stabilito il Giudice del lavoro di Lanciano, cioè che una contrattazione aziendale non può introdurre una deroga in pejus rispetto alla legge, affermando in sostanza che il contratto collettivo non può peggiorare i livelli di trattamento e le condizione stabilite direttamente dal legislatore».
«Quindi – specifica la nota – l’accordo sindacale tra Sevel e i sindacati Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic e Ugl, contro “l’assenteismo elettorale” e contro i lavoratori impegnati nei seggi in cui stabilirono la chiusura dello stabilimento nei giorni 26, 27 e 28 maggio 2014 e i successivi recuperi produttivi, non poteva essere applicato a tutti i lavoratori e che ai lavoratori impegnati come rappresentanti di lista dovevano essere concessi i giorni di riposo spettanti per legge ed essere regolarmente pagati».
«Ringraziamenti particolari vanno a Fabio Cocco, ai tempi dei fatti responsabile USB lavoro privato e promotore del ricorso, all’avvocato Enrico Raimondi, nonché ai lavoratori che hanno deciso di farsi rappresentare da USB per la tutela dei propri diritti. Si chiude così una vicenda che ci ha visto ancora una volta dalla parte della ragione ed è stata ristabilita giustizia contro un abuso aziendale e avvallato dai sindacati firmatari del CCSL»., conclude la nota a firma di Romeo Pasquarelli.