VASTO – “Assolto con formula piena ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale dal reato ascrittogli di omicidio stradale perché il fatto non costituisce reato“. È quanto ha deciso il giudice Stefania Izzi con la sentenza in composizione monocratica del 12 ottobre scorso al tribunale di Vasto in merito alla vicenda dell’11 novembre 2019 in cui perse la vita Victoria Ionela Plaiu sulla statale Trignina 650.
L’imputato, conducente del veicolo Fiat 600, era stato ritenuto inizialmente responsabile della morte per aver investito la donna che circolava a piedi lungo la strada, in agro del Comune di Lentella.
I legali di difesa, Roberto Cinquina del Foro di Vasto e Mario Pietrunti del Foro di Campobasso, hanno provato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, l’erroneità delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico incaricato dalla procura di Vasto di ricostruire la dinamica dell’incidente.
La consulenza tecnica aveva ipotizzato l’inosservanza, da parte dell’imputato, delle regole di diligenza, di prudenza e di perizia cui devono attenersi i conducenti oltre che l’inosservanza di specifiche norme del codice della strada in tema di velocità della guida.
I difensori dell’imputato hanno invece dimostrato, anche attraverso la relazione tecnica del consulente di parte, Gianluca Ciofani, come l’imputato “abbia conformato la propria condotta di guida al rispetto di tutte le cautele e precauzioni possibili e come esso si sia verificato solamente all’esito di una condotta assolutamente abnorme, eccezionale e atipica della vittima, attuata in maniera repentina, improvvisa e imprevedibile da parte della donna, la quale attraversava la strada provenendo dalla corsia opposta a quella percorsa dall’assistito (da Vasto verso Isernia), in condizioni di grave alterazione psicofisica a causa dell’assunzione di sostanze alcoliche“.
L’autopsia eseguita dal consulente medico legale della procura, Domenico Angelucci, ha infatti rilevato un tasso alcolemico pari a 2,87 mg/l, superiore di oltre cinque volte il limite massimo consentito dalla legge “che comporta – ha spiegato l’avvocato Cinquina –difficoltà marcata a stare in piedi e a camminare mentre attraversava in orario notturno una strada a scorrimento veloce, priva di illuminazione pubblica, di insediamenti urbani e commerciali, vestita con abiti scuri e priva di giubbino rifrangente“.
L’evento si è pertanto verificato poiché la vittima, a causa dell’accertato grave stato di alterazione delle proprie condizioni psico-fisiche, non ha avuto in quel momento la minima capacità di percepire la realtà circostante e il pericolo al quale si è esposta.
Assolto dal reato di omicidio colposo perché il fatto non sussiste anche l’altro imputato – difeso dall’avvocato Francesco Bitritto – per il quale il pm, a differenza del conducente della Fiat 600, ne aveva chiesto la condanna sul presupposto che, quale guidatore del furgone a bordo del quale viaggiava la vittima dell’incidente, non avrebbe impedito a quest’ultima che versava in stato confusionale causato dall’assunzione di sostanze alcoliche, di scendere dall’autocarro.