Minicorso – 5 – Le POLIZZE a contenuto finanziario.
Dopo aver visto cosa significa investire e cosa sono gli strumenti finanziari, seguito da quelli sulle obbligazioni, sulle azioni, sui derivati e sui fondi a, continuiamo con LE POLIZZE a contenuto finanziario la carrellata degli oggetti che possiamo acquistare sul mercato.
La parola POLIZZA viene dal latino pollicitatio, che significa PROMESSA.
Questa promessa è quella che fa la compagnia assicurativa al contraente, quando viene sottoscritto un contratto tra lui e la compagnia stessa.
E che gli promette? Gli promette una prestazione di natura economica che scatta al verificarsi di un certo evento.
Esistono polizze ramo VITA e polizze ramo DANNI.
Qui vedremo le ramo VITA perché quelle DANNI già le sappiamo, sono quelle dove se mi faccio male, se mi rubano la moto, o se la grandine mi danneggia la macchina, posso essere risarcito, pertanto queste riguardano il risarcimento dei DANNI a cose, persone e patrimonio.
Le principali polizze VITA sono quelle che si basano sulla possibilità che l’ASSICURATO muoia o rimanga in vita.
Possono essere a contenuto finanziario. Significa che la loro valorizzazione di basa sull’andamento degli strumenti finanziari che si trovano in gestione all’interno della stessa polizza.
Possono essere a capitale garantito oppure no.
L’investitore versa un capitale, sceglie il contenuto finanziario che va all’interno della polizza, solitamente fondi comuni d’investimento, oppure titoli, oppure sicav e sottoscrive il contratto.
E quindi la promessa di cui parlavamo all’inizio? In che consiste?
Quando viene sottoscritta una polizza vita come queste, la Compagnia promette contrattualmente all’investitore che nel caso l’assicurato muoia (e quest’ultimo può essere lui stesso oppure un’altra persona), tutti i soldi investiti vadano ai beneficiari decisi e indicati in polizza.
I beneficiari possono esser cambiati quando si vuole.
Questi strumenti vengono utilizzati dalle persone che non solo vogliono investire ma desiderano anche decidere a chi destinare quel denaro in caso di loro morte.
Le prestazioni contrattuali nel ramo vita sono anche di altro tipo, cioè possono prevedere non solo l’erogazione di un capitale, ma anche una rendita o un indennizzo.
Le polizze sono impignorabili ed insequestrabili, tranne in alcuni casi previsti dalla legge.
Non sono comprese nell’asse ereditario, e soprattutto i beneficiari che otterranno il denaro alla morte dell’assicurato, NON pagheranno le tasse di successione.
Sono molteplici i vantaggi quando si sottoscrive una polizza assicurativa di questo tipo. Un altro di questi è che nella polizza viene operata una compensazione tra guadagni e perdite, nel senso che le possibili minusvalenze generate da un titolo o fondo vengono compensate con le possibili plusvalenze generate da un altro titolo o fondo, in modo tale che si vada a pagare la tassazione delle rendite finanziarie (max 26%) sul rendimento totale della polizza.
Per chiudere faccio un esempio di applicazione per far capire meglio.
Nonno Mario ha accantonato una bella somma di denaro dopo una vita di lavoro, circa 400 mila euro.
Ha due figli ed è vedovo, pertanto alla sua morte, se non disporrà diversamente con il testamento, il denaro andrà suddiviso in parti uguali tra loro.
Lui però ha un desiderio, vuole destinare 20 mila euro a Sofia, la sua badante che lo ha sempre accudito, ed i restanti 380 mila ai figli.
Sottoscrive allora una polizza versando i 20 mila e designando Sofia come unica beneficiaria.
La donna, alla morte del nonno, incasserà il denaro e non pagherà le tasse di successione risparmiando l’8 per cento, ed il nonno prima di morire sarà certo che il denaro andrà nelle mani della persona che lo ha accudito nell’ultimo periodo della sua vita, senza che nessuno possa obiettare o fare diversamente.
Per inciso, poteva farlo anche con il testamento ma non avrebbe evitato la tassazione a carico di Sofia, quindi in questo caso, meglio la polizza.
Ossequi.
Carmela Minelli, consulente finanziario
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