La sorveglianza speciale non può essere inflitta a una persona solo perché ha dei precedenti penali. Lo ha stabilito la Sezione misure di prevenzione del Tribunale dell’Aquila accogliendo le tesi degli avvocati Francesco Britritto e Danilo Leva, difensori di un uomo di Vasto e rigettando la proposta avanzata dal questore di Chieti, Annino Gargano. A renderlo noto sono gli stessi difensori.
Le richieste “erano pesantissime: sorveglianza speciale per un periodo di 5 anni, con la prescrizione dell’obbligo di soggiorno nel comune di Vasto, dell’ obbligo di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza, dell’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione di residenza dalla sera alla mattina nonché dell’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico”, scrivono in una nota Britritto e Leva. Secondo i giudici del capoluogo, “i precedenti penali e le recenti denunce a carico del cittadino vastese, seppure riguardanti reati offensivi di beni collettivi non potevano essere sufficienti a ritenere il medesimo dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica”.
“Tra gli allegati a quella richiesta – dice Bitritto – c’era anche un’ordinanza cauterale di diversi anni fa, ma riguardava fatti per i quali, all’esito del procedimento, il nostro assistito è stato assolto”.
“Si tratta – commentano i due legali – di una interessantissima pronuncia che affronta con equilibrio e rigore il tema delle misure di prevenzione personali previste dal codice antimafia che incidono in maniera concreta sulle libertà personali al di fuori di ogni giudizio di colpevolezza o delle regole tipiche delle fasi cautelari. Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito della vicenda in cui il Tribunale aquilano ha, di fatto, accolto le nostre tesi escludendo ogni sorta di automatismo tra precedenti penali ed applicazione delle misure di prevenzione. Principio, quest’ultimo, fondamentale per restare nel solco dei valori costituzionali”.