Finirà davanti ai giudici del Tribunale amministrativo regionale di Pescara il bando per l’affidamento in gestione trentennale del Parco Aqualand del Vasto. Il ricorso è stato presentato da un’impresa esclusa dalla gara d’appalto, la Maglione srl del Gruppo Sarni, che contesta alcuni requisiti ritenendoli illegittimi e chiede all’amministrazione comunale di Vasto di annullare il bando “per realizzare al meglio l’interesse pubblico, consentendo nei fatti la realizzazione del principio di massima partecipazione alle gare”.
La scadenza – Aperto nel 1994, il parco acquatico di via Incoronata è gestito dalla Aqualand del Vasto srl. Il contratto scadeva a giugno di quest’anno. Il Comune lo ha prorogato per consentire alla struttura, chiusa nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, di riaprire per questa estate [LEGGI]. Una proroga suggerita anche dai ritardi nella procedura che hanno suscitato polemiche nel mondo politico locale.
Il bando – La gara telematica aperta per l’affidamento in concessione è stata indetta il 9 giugno di quest’anno e il termine di presentazione delle offerte “fissato al 15 luglio 2021 alle 14 e poi prorogato per il 10 agosto alle 14”, ricorda la Maglione srl, che scrive a Zonalocale per rendere nota la sua posizione.
La società contesta il fatto che non sia stata “effettuata una preventiva ricognizione di mercato nel modo tipicamente usuale nella prassi attraverso un advisor esterno, che sarebbe servita a ciascuno degli operatori interessati”, afferma la ditta, “a rappresentare propedeuticamente le caratteristiche e i propri punti di forza nonché la visione di evoluzione del mercato. Questo sarebbe sicuramente servito al Comune di Vasto in primis per poter predisporre una procedura competitiva ed aperta al mercato, quanto più vicina alle esigenze prospettiche qualitative espresse dagli operatori e comunque nell’interesse del patrimonio pubblico e dei futuri fruitori”.
Chi subentrerà dovrà pagare un milione 395mila euro all’Aqualand del Vasto srl per i beni che la società ha acquistato, nel corso degli anni, per garantire il funzionamento della struttura [LEGGI]. “Tale indennità – sostiene la Maglione srl che ha presentato il ricorso – veniva asseverata solo contabilmente sulla base del valore residuo riscontrato dal libro cespiti senza tuttavia che fosse predisposta una perizia oggettiva sul bene stesso comprensiva ed esplicativa delle ragioni delle quote non ammortizzate”.
Il ricorso – “La società Maglione srl, tra i principali operatori nazionali del settore della ristorazione autostradale (Gruppo Sarni), ha espresso l’interesse a partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese con un importante operatore del settore della gestione dei parchi acquatici alla stessa procedura di gara. Tuttavia, dalla lettura del bando di gara ed in particolare del disciplinare ad esso allegato è emersa”, dichiara la società ricorrente, “la presenza di una clausola immediatamente lesiva ed assolutamente preclusiva alla possibilità da parte della ricorrente di partecipare alla gara con la presentazione di un’offerta attraverso un raggruppamento temporaneo di imprese”. L’avvocato Giacomo Cerullo è stato incaricato “di impugnare il bando ed il disciplinare di gara, al fine di poter consentire la partecipazione alla gara della Maglione Srl, nonché la realizzazione del principio di massima concorrenza”.
Il Tar si esprimerà sul punto in cui il Comune di Vasto stabilisce “l’obbligo, in capo a tutte le società associate in raggruppamento temporaneo di imprese, di possedere per l’intero i seguenti requisiti: aver gestito nel quinquennio 2016-2020, per soggetti pubblici o privati, parchi acquatici, parchi tematici o strutture analoghe o similari, con diverse attrazioni, queli quelle acquatiche, giochi d’acqua, giochi, spettacoli, esibizioni a tema e aree picnic per un periodo non inferiore a tre anni, anche non consecutivi; con almeno 70mila presenze medie/annue”. Questi parametri non consentono alla società “di partecipare alla procedura di gara, non possedendo la Maglione per l’intero i suddetti requisiti”.
L’azienda del Gruppo Sarni ritiene che le condizioni poste dal Comune ostacolino la partecipazione alla gara, perché chiedono che ogni singola impresa, anche se associata ad altre, possegga tutti i requisiti richiesti. Per questo, “la Maglione notificava al Comune di Vasto in data 1° luglio 2021 un’istanza di annullamento in autotutela delle clausole suindicate e comunque della stessa procedura, al fine di consentirle la partecipazione ed in generale al fine di assicurare l’effettività del principio di massima partecipazione. Successivamente, in data 5 luglio 2021 la Maglione Srl effettuava il sopralluogo presso il parco acquatico, richiedendo al Comune di Vasto anche la documentazione tecnico-amministrativa necessaria e propedeutica alla presentazione di una offerta che tuttavia, ad oggi, non è stata ancora messa a disposizione. Seguiva, infine, l’ulteriore istanza della Maglione con la quale, nel ribadire l’illegittimità delle clausole escludenti di cui sopra, chiedeva all’amministrazione la sospensione del termine per la presentazione delle offerte” ottenendo solo “una proroga del termine di ricezione delle offerte”, fissato “per il 10 agosto 2021 alle ore 14”.
Il ricorso ha lo scopo di contestare la validità di quelle clausole sostenendo che “la finalità della costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese è quella di ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo la partecipazione alla procedura di gara di operatori economici privi dei requisiti necessari per partecipare singolarmente alla procedura competitiva oppure di accedervi in associazione con altri operatori economici, anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti. Non avrebbe, quindi, senso limitare la partecipazione alle sole associazioni temporanee di imprese i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità economica di accesso”. Davanti ai giudici amministrativi, il legale del Gruppo Sarni sosterrà che quella clausola “sarebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione”.
La Maglione srl chiede la sospensione dell’efficacia del bando. Il 10 settembre il Tar esaminerà in camera di consiglio la richiesta di sospensiva.