Con provvedimento del 12 novembre scorso, il giudice Giovanni Nappi del tribunale di Lanciano ha respinto il ricorso di 40 cittadini che chiedevano la condanna del Comune di Lanciano alla restituzione delle somme corrisposte per una serie di provvedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle zone a traffico limitato.
Nel respingere il ricorso, il tribunale lo ha dichiarato “infondato”, ha condannato i ricorrenti, in solido, al rimborso in favore del Comune di Lanciano delle spese di lite pari a 2.425 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% e accessori di legge. I ricorrenti sono stati assistiti dall’avvocato Quirino Ciccocioppo, il Comune di Lanciano dall’avvocato Emanuele Laudadio.
“I ricorrenti chiedevano la restituzione delle somme ritenendo sussistente un indebito oggettivo causato dal pagamento delle multe per ingresso non autorizzato nelle ZTL: questa tesi è stata rigettata dal Tribunale di Lanciano perché infondata. – dichiara l’assessore alla Mobilità, Patrizia Bomba – Secondo i ricorrenti, che hanno promosso un ricorso ‘collettivo’ su invito di un’associazione locale, gli atti delle ZTL erano illegittimi in seguito ai [mar_dx] rilievi del Ministero dei Trasporti e all’annullamento di alcuni verbali da parte dei Giudici di Pace. Si tratta di una tesi ritenuta infondata in quanto nessuna autorità amministrativa o giudiziaria ha mai dichiarato illegittimi e annullato gli atti che hanno istituito la ztl. Ringrazio l’Avvocatura Comunale e in particolare l’avvocato Emanuele Laudadio – conclude l’assessore – che ha assistito il Comune nella causa civile, difendendo l’operato legittimo dell’ente”.