Entro la data del 16/12/2019 a seguito dell’entrate in vigore del Dlgs 14/2019 ( Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza ) le assemblee dei soci di srl e di cooperative in forma di srl che superano uno dei limiti previsti dal dlgs 14/2019 dovranno procedere alla nomina del revisore legale o dell’organo di controllo. Il nuovo codice della crisi d’impresa vuole perseguire l’obiettivo di dotare le società di un organo di controllo o di revisione legale con il compito specifico di anticipare le situazioni di crisi aziendale segnalando immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi economica.
La crisi viene definita come probabilità di futura insolvenza e si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate .
Tra i necessari strumenti di allerta che le aziende devono prontamente attivate ci sono:
Obblighi di segnalazione
Obblighi organizzativi
Per cui si tratterrà di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; dovranno essere elaborati piani industriali e finanziari (budget e budget di verifica) con grande attenzione ai flussi di cassa .
Venendo ai limiti che poi impongono la nomina del Revisore, gli stessi dopo una prima stesura sono stati modificati e sono i seguenti:
ATTIVO PATRIMONIALE : 4 MILIONI DI EURO
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI : 4 MILIONI DI EURO
NUMERO DI DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L’ESERCIZIO: 20 UNITA’
Basterà superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi,per far scattare l’obbligo dell’organo di controllo,quindi se negli esercizi 2017 e 2018 in entrambi gli anni è stato superato anche uno solo dei suddetti valori è OBBLIGATORIA la nomina dell’organo di controllo.
Questa norma vale come prima applicazione dopo di che varrà il seguente principio: l’Assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti su riportati deve provvedere entro trenta giorni alla nomina dell’organo di controllo o del revisore,quindi con l’assemblea che approva il bilancio ( di norma 30/4/2020 ) verificati i limiti dovrà provvedere a nominare l’organo di controllo.
Infine c’è da segnalare un ulteriore novità con l’inserimento del quinto comma nell’art. 2476 C. C. che stabilisce la responsabilità degli Amministratori verso i Creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (continuità aziendale). In altre parole, se l’amministratore non predispone gli strumenti indicati dalla legge per prevenire la crisi ne risponde personalmente anche con il suo patrimonio personale.
Da segnalare che potrebbero esserci dei motivi ostativi alla nomina dell’organo di controllo o di revisione entro il 16/12/2019,ma questa è un’altra cosa e la tratterrò in altro scritto
LUIGI SABATINI Cdl
Revisore Legale