La nuova puntata nella battaglia giudiziaria tra villaggio “Helios” e Comune di San Salvo sul diritto al riposo anche d’estate arriva sul finire di una stagione non condita dalle polemiche sugli orari della musica.
Il Tar di Pescara nella sentenza pubblicata il 6 settembre scorso ha deciso che il regolamento approvato nell’aprile 2018 dal consiglio comunale è in parte illegittimo e alcuni suoi punti devono essere rivisti; allo stesso tempo ha ritenuto infondati alcune motivi del ricorso dei condomini e inammissibili gli interventi volontari ad opponendum di tre stabilimenti balneari.
L’anno scorso, oltre a intervenire sul limite massimo del volume, il Tar, con apposite ordinanze, aveva chiesto la rivisitazione del cartellone estivo a causa del numero eccessivo di eventi concentrati in piazzale Cristoforo Colombo [LEGGI] fissando la discussione nel merito a marzo 2019. Alcuni di questi furono poi spostati altrove. A fine luglio 2018, il Consiglio di Stato annullò le due ordinanze per tutelare l’interesse pubblico in attesa del merito [LEGGI].
[ant_dx]LE ILLEGGITIMITÀ – Nell’ultima decisione del tribunale amministrativo pesa innanzitutto l’ambiguità del numero massimo di eventi per location stabilito. La legge regionale 14 novembre 2011, n. 770/P, dispone che per ogni sito se ne possono tenere al massimo 10 al mese, mentre il regolamento comunale ne fissa 30 annuali (nel periodo 1° giugno – 30 settembre) senza specificarne la limitazione mensile; così, negli anni passati, si arrivava anche a oltre 50 eventi concentrati nei mesi di luglio e agosto.
Altra nota dolente è il limite orario di cessazione della musica fissato alle 2.30 e prolungabile alle 3 in caso di manifestazioni patrocinate dal Comune. Il regolamento, spiega il Tar, avrebbe dovuto specificare che al di fuori delle 24 (orario fissato dalla normativa regionale) “devono comunque essere rispettati i valori inderogabili assoluti del d.P.C.M. 14/11/97”: 65 Dba per il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00) e di 55 Dba per il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).
I PUNTI RIGETTATI DEL RICORSO – Oltre all’inammissibilità dei motivi aggiunti del ricorso per “sopravvenuta carenza di interesse” (questi si riferivano alla stagione 2018 ormai passata), il Tar ha ritenuto infondati i motivi sulla presunta illegittimità del regolamento nella parte in cui individua le aree da destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, mobile e all’aperto: “In un territorio non esteso come quello del Comune di San Salvo, non interessato da piani di risanamento acustico, è infatti ragionevole che tutte le aree del cuore del centro abitato, ricomprese in un’unica classe di destinazione, siano state ritenute idonee ad ospitare le manifestazioni all’aperto e dunque che il regolamento contenga delle regole da applicare a tutte le aree ricadenti nella medesima classe”. “Gli stessi ricorrenti, nella memoria del 15 febbraio 2019, hanno sostenuto di non avere più interesse alla trattazione delle doglianze esposte con i motivi aggiunti”.
INAMMISSIBILI GLI INTERVENTI DEI BALNEATORI – Al fianco del Comune si erano schierati le società El Domingo, Di Francesco e Lido Sun Beach, ma il loro intervento volontario ad opponendum è stato dichiarato inammissibile dal Tar a causa dell’assenza di notifica alle altre parti, ma non solo. Il Collegio infatti, anche di fronte a un atto regolamentare, non lo riterrebbe controinteressato “in quanto la disciplina generale in esso contenuta è posta nell’interesse della salute della collettività e non nell’interesse imprenditoriale degli operatori economici del settore”.
Dopo gli annullamenti delle ordinanze sindacali del 2015 e del 2014, ora, a meno dell’ennesimo ricorso del Comune al Consiglio di Stato, il regolamento dovrà essere rivisto in quelle parti, probabilmente con un nuovo passaggio in consiglio. L’ente è stato infine condannato al pagamento di 3mila euro di spese.