Sconfitta per il Comune di San Salvo in Consiglio di Stato nella vicenda dell’assegnazione dei lotti 1, 2 e 3 alla marina. La vicenda è iniziata nel 2014 quando l’Agenzia del Demanio pubblicò la gara a evidenza pubblica per l’assegnazione di questi terreni. Come accade in questi casi, il bando fu inviato ai vari enti interessati. Tra questi c’era il Comune di San Salvo che, nonostante la pubblicazione sul proprio albo pretorio dello stesso bando, non formulò alcuna offerta.
Così, i terreni che si trovano nel tratto nord del lungomare Cristoforo Colombo (all’altezza dei lidi Cocorito e Il Vascello, confinanti con la celebre particella 18) vennero assegnati in concessione alla Oceania srl, società sansalvese che presentò la migliore offerta tra i vari pretendenti.
Fu a quel punto che il Comune si svegliò dal torpore rivendicando quei lotti e chiedendo all’Agenzia di annullare la gara in autotutela per procedere a trattativa privata per “non vedere compromesso lo sviluppo urbanistico già programmato su quella specifica zona di litorale sulla quale aveva intenzione di realizzare dei parcheggi pubblici”.
[ant_dx]Dopo due risposte negative da parte dell’Agenzia, il Comune presentò ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo, nel marzo 2015, lo respinse confermando l’assegnazione dei terreni, così l’ente sansalvese decise di rivolegersi al Consiglio di Stato che il mese scorso ha messo la parola “fine” sulla vicenda – Sesta sezione, presidente Giancarlo Montedoro – respingendo nuovamente il ricorso.
Nella sentenza pubblicata due giorni fa, l’organo richiama proprio l’intempestività del Comune: “Il Comune di San Salvo, pur essendo perfettamente a conoscenza della procedura di evidenza pubblica indetta dall’Agenzia del demanio, tanto che ha pubblicato il bando di gara anche sul proprio Albo Pretorio, non ha chiesto l’assegnazione diretta dei lotti 1, 2 e 3; non ha formulato alcuna offerta nei termini previsti; non ha tempestivamente impugnato il bando di gara nella parte in cui includeva i predetti lotti. Il Comune appellante solo dopo la conclusione della gara ha formulato un’istanza di revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/90 dell’avviso di gara (poi reiterata), chiedendo (per la prima volta) anche l’assegnazione a trattativa privata degli anzidetti lotti di terreno, nelle more già aggiudicati alla Oceania srl”.
Il Consiglio di Stato ha inoltre respinto la domanda di risarcimento danni della società Oceania e ha condannato il Comune alle spese quantificate in 1.500 euro per ciascuna delle controparti (la società privata e l’Agenzia del Demanio).
Per l’Oceania, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Gileno e Claudio Angelone, termina la lunga trafila giudiziaria, ma resta l’amaro per i 5 anni passati tenendo l’area bloccata pur dovendo ottemperare ai vari obblighi (tasse, pulizia del terreno ecc.).