Le procedure sono state regolari. Nessun favoritismo, né vantaggio economico illecito. Sono le motivazioni della sentenza di non luogo a procedere con cui il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Vasto, Fabrizio Pasquale, ha prosciolto le 9 persone indagate nell’inchiesta sull’organizzazione degli eventi estivi del Comune di Vasto nel 2013, che coinvolgeva l’ex Giunta Lapenna.
LA PROCEDURA – Nel motivare la sua decisione, il gup afferma che la procedura seguita dal Comune non è stata illecita, perché “era stato diramato un apposito avviso pubblico rivolto a tutti i soggetti interessati e agli operatori del settore”.
Riguardo alla delibera approvata dalla Giunta, secondo il giudice si è trattato “non di un atto di gestione, ma di un mero atto di indirizzo politico diretto al dirigente del settore e, come tale, privo di qualsiasi efficacia esterna. Non sussistono, pertanto, ab origine le ragioni per l’applicazione del codice degli appalti alla fattispecie in esame. In secondo luogo, poiché le prestazioni artistiche (come quelle in disamina) non rientrano di per sé nella materia degli appalti pubblici, costituendo delle prestazioni di opera professionale”, che non rientrano nel codice degli appalti, “anche perché caratterizzate da una particolare accentuazione dell’elemento personale dell’attività che, in quanto artistica e non altrimenti rinvenibile, sfugge ad un giudizio di comparazione proprio di attività uniformi”.
Nel settore degli spettacoli, la normativa concede ai Comuni un ampio margine di discrezionalità nelle scelte: “La pubblica amministrazione – si legge nelle motivazioni del verdetto – è libera di scegliere la procedura più appropriata alle caratteristiche ed all’oggetto del servizio e di ricorrere anche all’affidamento diretto, senza la necessità di previa pubblicazione di un bando di gara e di alcuna particolare forma di pubblicità preventiva, con il solo limite del rispetto dei principicomunitari di economicità, efficienza, trasparenza ed imparzialità e dell’invito di almeno cinque concorrenti, sempre se compatibile con l’oggetto del contratto. Nel caso in specie, tali adempimenti minimi (gli unici ad essere richiesti per tali categorie di serrvizi) appaiono sostanzialmente soddisfatti”.
“NESSUN FAVORITISMO” – Il magistrato ha ritenuto che “i membri della Giunta municipale hanno operato con assoluta imparzialità, senza discriminazioni o restrizioni di sorta e con la massima trasparenza, garantendo un’adeguata informazione e pubblicità”.
[mic_dx] La sentenza parla di “pregevolezza artistica dell’offerta fatta dall’agenzia Muzak (sia per la qualità ed il numero degli eventi e degli spettacoli proposti che dei loro interpreti) e della convenienza economica della stessa, che abbracciava l’intera stagione estiva, fino ad annoverare la festività del Ferragosto e del Santo Patrono della città di Vasto, San Michele Arcangelo, il tutto per un importo pressoché pari a quello speso dall’ente comunale negli anni precedenti solo per questi due ultimi eventi”. Inoltre, “l’attività è stata regolarmente svolta, sicché essa non ha conseguito alcuni profitto ingiusto”.
“CONVENIENZA ECONOMICA” – “Dagli atti del procedimento – si legge nel documento – nonostante l’espletata attività d’indagine, non è emersa la benché minima traccia di qualsivoglia attività di sollecitazione e/o pressione. Di contro, è risultata una serie di elementi (quali l’unicità della proposta artistica-culturale delle predetta agenzia, la pregevolezza qualitativa e la consistenza quantitativa della stessa, la sua convenienza economica, l’urgenza di provvedere stante l’imminente approssimarsi della stagione estiva, l’assenza di rapporti di parentela e/o amicizia e/o anche solo di frequentazione tra gli imputati) che lasciano chiaramente intendere che gli imputati abbiano agito nell’eslusivo interesse dell’amministrazione, senza alcun intento di favoritismo”.
“NESSUN INTENTO TRUFFALDINO” – Alla società che ha allestito il programma degli eventi veniva contestato di aver percepito fondi pubblici anche per due spettacoli a pagamento, ma “lo stesso Comune di Vasto – scrive il magistrato nella sentenza – nel predisporre il programma delle manifestazioni estive nel corso degli anni, ha sempre contraddistinto con il simbolo € gli spettacoli a pagamento, il cui introito veniva incassato direttamente dall’organizzatore”, “senza, pertanto, che sia ravvisabile alcun intento truffaldino nella formulazione della proposta contrattuale”.
Di qui il verdetto di “non luogo a procedere nei confronti di tutti gli imputati”, perché “il fatto non sussiste”.