Il Comune di Vasto deve rifare il concorso per l’incarico di direttore artistico del Polo culturale. Lo ha deciso il Tar di Pescara, accogliendo il ricorso presentato dal direttore d’orchestra rumeno Mihai Ungureanu, che aveva partecipato alla selezione, cui avevano preso parte anche il musicista Leonardo Quadrini e il compositore vastese Raffaele Bellafronte.
La commissione esaminatrice aveva assegnato il punteggio maggiore a Bellafronte, già direttore artistico del Teatro Rossetti che, insieme alla Scuola civica musicale, è stato inserito nel nuovo Polo culturale Città del Vasto. Ora i giudici amministrativi hanno concesso la sospensiva, ordinando al Comune di rifare daccapo il concorso entro due mesi.
Il ricorso al Tribunale amministrativo regionale è stato curato, per conto di Ungureanu, dagli avvocati Arnaldo Tascione e Davide Pellegrino. Dinanzi al giudici amministrativi, il Comune è stato difeso da Nicolino Zaccaria dell’Avvocatura comunale, mentre il legale di fiducia del maestro Bellafronte è Giuseppe Gileno.
L’amministrazione comunale ricorrerà molto probabilmente al Consiglio di Stato contro la sospensiva concessa dal Tar, che ha invece fissato per il 6 dicembre 2019 la discussione del merito della questione.
Nel ricorso, il legale sostiene essere “immotivata” l’esclusione di Ungureanu “dal colloquio finale” e lamenta “la determinazione e specificazione dei criteri di valutazione a concorso già avviato”.
Il Tar, composto dal presidente Alberto Tramaglini e dai consiglieri Renata Emma Ianigro e Massimiliano Balloriani, motiva così la sospensiva: “Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris quanto alle censure inerenti l’omessa predisposizione dei criteri di valutazione alla prima seduta di insediamento della commissione”, “nonché per quanto concerne la fase di valutazione dei titoli professionali richiesti dal bando ai fini dell’ammissione alla selezione”, “sussiste pregiudizio grave e irreparabile sicché va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, ai fini della rinnovazione della procedura da parte di commissione composta in diversa composizione”.
Di conseguenza, il Tar “sospende l’efficacia degli atti impugnati”, “disponendo che il rinnovo della procedura venga effettuato entro e non oltre il termine di giorni sessanta”