Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo tale per cui tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, sia nei confronti della Pubblica Amministrazione (il cui obbligo è in vigore ormai dal 2014), che nei confronti di soggetti IVA (il cosiddetto B2B), che nei confronti dei privati cittadini.
La Legge di Bilancio 2018 aveva previsto l’anticipazione di tale obbligo al 1° luglio 2018 per la cessione di carburanti da autotrazione nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi, e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica sono anch’essi anticipati al 1° luglio 2018.
Il D.L. 79 del 28 giugno 2018 ha però prorogato l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 per le cessioni di carburante, ma non per i contratti di sub-appalto.
In data 2 luglio 2018, l’Agenzia Entrate, con la Circolare n. 13/E, in risposta ai quesiti posti dalle associazioni di categoria e dai contribuenti in tema di fatturazione elettronica, ha fornito chiarimenti in merito all’invio della fattura in ritardo, allo scarto del file telematico e alla conservazione del documento.
In merito ai termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, l’Agenzia ha in primo luogo chiarito che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato i termini per l’emissione dei documenti, che rimangono quindi disciplinati dall’art. 21, comma 4, DPR 633/1972 e legati al momento di effettuazione dell’operazione.
Ne deriva che l’emissione di una fattura dovrebbe avvenire contestualmente all’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia, chiarisce l’Agenzia Entrate, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile.
In caso di mancato superamento dei controlli da parte dell’Agenzia, entro 5 giorni, viene inviata una ricevuta di scarto al soggetto trasmettente; la fattura elettronica si considera quindi non emessa.
È possibile procedere ad un nuovo invio entro 5 giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente anche tramite l’utilizzo di un sezionale apposito.
Deve essere in ogni caso garantita la corretta liquidazione dell’imposta.
L’Agenzia Entrate ha altresì chiarito che i soggetti identificati, ma non stabiliti in Italia, non avranno facoltà di emettere fatture in formato elettronico in quanto l’Italia è stata autorizzata ad accettare fatture elettroniche solo da soggetti passivi “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato; i soggetti identificati avranno comunque la facoltà di ricevere le fatture informato elettronico.
In tema di appalti e di ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di fattura elettronica, l’Agenzia Entrate ha chiarito che l’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”) stabilisce che “il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. […]
L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto”.
Alla luce di tale indicazione l’obbligo di emissione di fattura elettronica opera solo nei confronti di soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Fermo l’obbligo di indicare in fattura, ove prescritti, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP) per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari, nell’ambito degli appalti vi sarà quindi obbligo di emettere fattura elettronica via SdI solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).
Calando le indicazioni fornite in un esempio pratico, si ritiene che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Rimane escluso l’obbligo di anticipazione al 1° luglio per la fatturazione elettronica quando a monte della filiera contrattuale dell’appalto vi è un soggetto controllato e/o partecipato dalla Pubblica Amministrazione; rilevano infatti solo i soggetti qualificati come PA.
Infine, in merito all’integrazione delle fatture ricevute in formato XML, l’Agenzia ha chiarito che, vista la natura non modificabile del documento elettronico inviato tramite SdI, l’integrazione potrà essere effettuata predisponendo un altro documento da allegare al file della fattura.
Ribadiamo che sebbene per alcuni operatori (tutti quelli che non operano nel settore del sub-appalto) l’obbligo della fatturazione decorrerà dal 1° gennaio, è opportuno prepararsi al cambiamento.
Per adeguarsi alla nuova normativa le imprese dovranno:
– registrare il proprio indirizzo telematico presso il servizio di registrazione dell’Agenzia Entrate (indirizzo PEC o codice destinatario), per non rischiare di ricevere le fatture XML su canali indesiderati. Occorre accedere alla propria area riservata tramite credenziali Entratel, Fisconline o SPID;
– richiedere il Codice Destinatario o l’indirizzo PEC dei clienti per assicurarsi che si siano registrati e crearsi così un database per poter inviare le fatture – in modo corretto – già dal 1° gennaio;
– verificare che il proprio sistema gestionale/documentale sia predisposto alla raccolta dei dati specifici per la Fatturazione Elettronica B2B e alla generazione dell’XML;
– scegliere la soluzione software da adottare per gestire i processi di fatturazione elettronica;
Rag. Luigi Sabatini