Niente da fare per il Comune di San Salvo. Anche il regolamento approvato in consiglio comunale sugli orari della musica all’aperto subisce gli effetti del terzo ricorso: il Tar di Pescara ne sospende l’efficacia di alcune parti accogliendo l’istanza cautelare e condannando, un’altra volta, l’ente al pagamento delle spese (800 euro).
Nell’ultimo ricorso, Patrizia Oriente, turista molisana del Villaggio Helios, e Federico Liberatore, amministratore del condominio, hanno sollevato tra i vari punti anche quello della concentrazione di eventi nel vicino piazzale Cristoforo Colombo [LEGGI].
Il precedente diniego alla richiesta di sospensiva dell’efficacia del regolamento, aveva suscitato un minimo di ottimismo negli ambienti comunali; la decisione del 22 giugno scorso (pubblicata oggi), invece, va in senso contrario.
[ant_dx]Ora, il tribunale amministrativo (con Alberto Tramaglini, presidente, Renata Emma Ianigro, consigliere estensore e Mario Gabriele Perpetuini, primo referendario) – che in passato ha già annullato le due ordinanze del sindaco, una delle quali passate sempre con lo stesso esito al Consiglio di Stato – ha rilevato i seguenti punti critici del regolamento rispetto alla delibera di giunta regionale del 2011. Questi riguardano soprattutto i livelli massimi di decibel consentiti che ora dovranno essere adeguati (come si può leggere :
– “per le manifestazioni da svolgere nelle piazze e in particolare per la piazza C. Colombo, per quanto di interesse, pone un limite in facciata LAS max d.b.A di 108 superiore a quello inderogabile di 102 fissato dalla delibera G.R. n.770/2011″.
– “Per gli eventi di pubblico trattenimento o pubblico spettacolo che si svolgono dall’1 giugno al 30 settembre, in relazione alla classe territoriale IV, consente il superamento del limite in facciata LAeq di 70 (dBA) fissato dalla delibera di G.R. per le ‘attività musicali all’aperto’ che risultano autorizzabili fino al limite in facciata LAeq (dbA) di 85, limite quest’ultimo che, ai sensi della medesima delibera Tab.1 della delibera di G.R., può riguardare solo per le manifestazioni all’aperto ‘di particolare richiamo per il pubblico’“.
– “Per i medesimi eventi consente, per la classe IV territoriale di destinazione, al di fuori degli orari indicati nella Tabella n. 2 della delibera regionale, lo sforamento dei limiti assoluti di emissione in DB di cui al d.p.c.cm. 14.11.1997 all.3 in contrasto con quanto ivi previsto, nonché con quanto statuito nella precedente pronuncia di questo Tar Pescara n.145/2016 confermata in appello dal Cons. St. con sent. n.2799/2017”.
Ad opponendum, contro il ricorso, erano intervenuti anche alcuni esercenti locali proprietari di stabilimenti balneari: la Di Francesco S.r.l.S., El Domingo S.a.s. e Lido Sun Beach S.a.s., difesi dall’avvocato Pierpaolo Andreoni.
La trattazione nel merito dell’intero regolamento, “in vista dell’imminenza della stagione estiva e dei ristretti tempi di rilascio delle autorizzazioni”, il Tar ha fissato l’udienza pubblica l’8 marzo 2019. Insomma, se ne riparla per l’estate prossima.