Destinata a finanziare esclusivamente gli interventi a diretta finalità turistica, entra oggi in vigore a Lanciano la tassa di soggiorno.
L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agrituristica), ubicata nel territorio del comune di Lanciano. La misura dell’imposta è stata determinata con deliberazione di Giunta dello scorso 30 marzo 2018, con ripartizione a seconda della struttura e della durata del soggiorno (come da tabella, ndr).
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i minori fino al dodicesimo anno di età, i pazienti che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie esistenti sul territorio; i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, anche in regime di day hospital, in ragione di un accompagnatore per paziente; i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore; una guida e un autista di pullman per ogni gruppo di 30 persone; le scolaresche con i relativi docenti accompagnatori; i dipendenti delle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere); gli appartenenti all’Esercito Italiano, ai Vigili del Fuoco e agli operatori della Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nella città di Lanciano per esigenze di servizio; il personale, appartenente alla Polizia di Stato e agli altri corpi delle forze dell’ordine, che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, così come definita nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
I gestori delle strutture ricettive del comune di Lanciano sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno e a richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e a rilasciare la relativa quietanza, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (mantenendo la copia come di regola) oppure inserendo il relativo importo in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta da parte dell’ospite/gruppo, il gestore della struttura deve far sottoscrivere una dichiarazione e conservarla per eventuali controlli.
L’imposta, accolta tra le polemiche della città, sarà utilizzata esclusivamente a finanziare azioni di marketing, promozione turistica, culturale e di eventi, strutture ricettive, nonché di interventi di manutenzione, recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale, e dei relativi servizi pubblici locali.