Il Tribunale di Chieti in composizione collegiale ha respinto il ricorso avanzato da Egisto Rossetti, consigliere comunale di Perano, il quale aveva impugnato la deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti n. 1 del 31.01.2017, con la quale veniva proclamata, tra gli altri, l’elezione di Giovanni Di Stefano, sindaco del comune di Fresagrandinaria, alla carica di consigliere provinciale.
Secondo Rossetti, l’incompatibilità sarebbe stata da ricercare in un ipotetico conflitto d’interessi dovuto a un giudizio civile pendente tra il Comune di Fresagrandinaria (in persona del sindaco) e la Provincia di Chieti.
Il collegio ha giudicato la chiara insussistenza della doglianza riferita all’art. 63, comma 1, n. 4 del Testo Unico Enti Locali.
È stata, di conseguenza, ritenuta legittima l’eleggibilità e dunque l’elezione alla carica di consigliere provinciale del sindaco Di Stefano, difeso dagli avvocati Gaetano Di Stefano e Vincenzo Mastrangelo. Già in precedenza il Rossetti aveva visto rigettato il ricorso avverso l’elezione a consigliere provinciale di Pierdomenico Tiberio, consigliere comunale di Casalbordino, allora azionato innanzi al Tar Pescara.