“Difetto di legittimazione attiva”. E’ scritto nella sentenza con cui il Tar di Pescara ha respinto i due ricorsi presentanti da Carlo Centorami e dall’associazione Vasto libera, di cui lui stesso è presidente, che chiedevano l’annullamento degli atti con cui il Comune di Vasto ha acquisito la proprietà dell’ex asilo Carlo Della Penna. I giudici amministrativi hanno sentenziato che né l’associazione, né Centorami in persona, erano legittimati a presentare ricorso.
I ricorsi – Due le istanze, che il Tribunale amministrativo regionale ha riunificato in un unico processo amministrativo. Nel primo ricorso, il numero 410 del 2014, Centorami chiedeva l’annullamento della delibera numero 311 con cui, il 15 ottobre 2014, la Giunta Lapenna ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’ex asilo Carlo Della Penna e di tutti gli altri atti riguardanti la stessa vicenda. Nel secondo, l’associazione Vasto libera chiedeva l’annullamento del decreto dirigenziale del 13 dicembre 2016, dal titolo “Appendice al decreto di acquisizione dell’asilo Carlo Della Penna” e della conseguente determina dirigenziale, oltre al risarcimento del danno.
In sostanza, Centorami riteneva che, per l’acquisizione della proprietà dell’immobile, non fosse sufficiente una delibera di Giunta, ma fosse necessaria l’approvazione in Consiglio comunale.
Per questo aveva presentato la prima istanza “assumendo – si legge nella sentenza del Tar – di essere erede di Carlo Della Penna, morto nel 1971 e fondatore della omonima fondazione con finalità, assistenziali” e il secondo ricorso in “qualità di presidente di associazione ‘che si occupa da sempre… delle sorti dell’ex asilo'”.
La difesa – L’avvocato Nicolino Zaccaria, dell’Avvocatura comunale, eccepiva il “difetto di legittimazione”, sostenendo che, per legge, Centorami e il sodalizio di cui è presidente non avrebbero potuto presentare i ricorsi.
La sentenza – La corte, composta da Amedeo Urbano (presidente), Alberto Tramaglini (consigliere estensore) e Massimiliano Balloriani (consigliere), ha accolto l’eccezione preliminare presentata dal Comune di Vasto.
Il Tar, di conseguenza, non è entrato nel merito della questione, sentenziando che “entrambi i ricorsi sono inammissibili”, perché né Centorami, né Vasto libera avrebbero potuto presentarli, in quanto la proprietà della scuola abbandonata era della Fondazione Carlo Della Penna, “il ricorrente non ha alcun legame con la fondazione” e non può proporre ricorso sulla base della “indimostrata qualità di erede del fondatore”. Inoltre, col secondo ricorso, Vasto libera chiedeva che “il giudizio proseguisse con una parte ricorrente (l’associazione) totalmente altra rispetto a quella originaria e a tutela di un interesse collettivo evidentemente diverso” da quello che può vantare un singolo erede. “Non è, del resto, chiarito – scrivono nella sentenza i giudici amministrativi – il collegamento tra gli scopi dell’associazione e un provvedimento che attiene alla proprietà dell’immobile e non al suo utilizzo o alla sua conservazione”.
Per questi motivi, la prima sezione del Tar di Pescara ha respinto l’istanza e deciso che il ricorrente dovrà pagare 2mila euro di spese processuali.
Intanto, il Consiglio comunale, nella seduta del 28 marzo, ha approvato la definitiva acquisizione dell’edificio scolastico di via Madonna dell’Asilo, eliminando in questo modo i dubbi sul fatto che la sola delibera di Giunta fosse sufficiente al trasferimento della proprietà sull’ex asilo.