Il Tar di Pescara ha accolto il ricorso della Rieco spa contro il Comune di Lanciano per l’ordinanza del sindaco Mario Pupillo del novembre scorso che dava ad Ecolan spa l’affidamento temporaneo del servizio di igiene urbana (QUI l’articolo) a seguito della sentenza con cui lo stesso Tar dichiarava inefficace, annullandolo, l’affidamento in house ad Ecolan da parte del Comune di Lanciano (QUI l’articolo).
Il sindaco Pupillo, il 14 novembre 2016, aveva firmato una ordinanza contingibile ed urgente proprio per consentire ad Ecolan la prosecuzione della gestione del servizio di raccolta differenziata, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti urbani agli stessi pressi, patti e condizioni previsti nel contratto oggetto della sentenza del Tar per la durata di sei mesi “valutando se ricorrevano i presupposti per proporre, avverso il provvedimento, appello al Consiglio di Stato chiedendone la sospensiva, oppure procedere ad assicurare il servizio nelle altre forme consentite dall’ordinamento”.
Ora la ricorrente sostiene la mancanza dei presupposti che legittimano il potere di ordinanza, rilevando che l’esigenza di garantire il servizio poteva essere perseguita con il ricorso al confronto concorrenziale seppur “ridotto” limitando all’essenziale la proroga in favore di Ecolan e quindi ricorrendo alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. In sostanza, secondo la Rieco il Comune, dopo una prima fase di urgenza, avrebbe comunque dovuto provvedere ad una procedura “ordinaria” per il nuovo affidamento a Ecolan.
Il Tar dà ragione alla Rieco sostenendo che “l’ordinanza non si limita ad una proroga essenziale – si legge nella sentenza – ma contempla una situazione straordinaria destinata a protrarsi in assenza di sospensione dell’esecuitivà della sentenza impugnata, fino a una soluzione definitiva alla problematica e quindi, tendenzialmente, fino all’esito del giudizio di appello. (…) Per quanto possano essere brevi i tempi di definizione dell’appello, allo stato, nulla perciò esclude che alla scadenza del termine permanga la necessità di tornare a provvedere”.
Per questi motivi il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso della Rieco e annulla il provvedimento impugnato. E’ probabile quindi che ora, seguendo le indicazioni del Tar, si vada verso l’attuazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per garantire ancora la regolare raccolta rifiuti in città.