La Corte costituzionale, con la sentenza numero 36, depositata il 15 febbraio 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1; 2, commi 1, 2 e 4; 3, comma 1; 6, 7 e 9 della legge della Regione Abruzzo numero 38 del 6 novembre 2015 sull’Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi e modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996, (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa), dichiarando, in via consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, numero 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 2 e 3; 2, comma 3; 4, 5, 8, 11 e 12.
Chiare le motivazioni espresse dalla Corte composta dal presidente Paolo Grossi e dai giudici Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera e Giulio Prosperetti: “Dal momento che il Parco naturale regionale, istituito con la legge reg. Abruzzo n. 38 del 2015, per le ragioni sopra esposte non comprende in via prevalente un’area di terra emersa, ma esclusivamente un’area marina, esso è in realtà da ascrivere alla aree marine protette, e pertanto la suddetta legge si pone in contrasto con la classificazione e l’istituzione delle aree naturali di cui agli artt. 2, 18, 19 e 20 della legge n. 394 del 1991 e, di conseguenza, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: materia nella quale rientrano le aree marine protette“.