Il Tar del Lazio, con sentenza pubblicata il 7 novembre scorso, ha bocciato il ricorso del Comune di Lanciano che aveva impugnato i provvedimenti con cui Abruzzo Eenergia, nel 2013, era stata autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’elettrodotto Villanova-Gissi.
Il Comune di Lanciano aveva accusato Abruzzo Energia di eccesso di potere; illogicità manifesta e totale carenza dell’interesse pubblico. “L’autorizzazione sarebbe stata rilasciata – secondo il Comune – non per perseguire un interesse pubblico bensì per soddisfare un interesse privato. – e prosegue – Le osservazioni presentate dai vari enti pubblici coinvolti sono state valutate e rigettate dalla stessa società privata”. Il Comune di Lanciano ricorda, inoltre, come non siano stati svolti sopralluoghi, né cercata un’intesa con gli enti locali interessati.
Per il Tar, però, i motivi elencati dal Comune di Lanciano sono infondati in quanto “il nuovo elettrodotto risponde a esigenze valutate di pubblica utilità e che – si legge nella sentenza – la normativa di settore non esclude che tali finalità di carattere pubblico possano essere perseguite con l’iniziativa di un privato e che lo stesso possa gestire in via diretta la relativa procedura autorizzativa”.
Prive di fondamento anche le motivazioni riguardanti le perplessità circa il parere positivo del Ministero dell’Ambiente e del decreto VIA del 2011. “La valutazione di impatto ambientale – recita ancora la sentenza del Tar – risulta essere stata condotta in modo approfondito e le modalità di realizzazione, come del resto la scelta localizzativa dell’impianto, sono state oggetto di una verifica che ha visto l’analisi di diverse ipotesi alternative e che, all’esito, ha fatto prevalere quella poi approvata con il provvedimento di autorizzazione”.
In ultimo, nulla di fatto anche sulla lamentata mancanza di intesa con i Comuni interessati. “La normativa di settore – spiega la sentenza – non prevede affatto il raggiungimento di un’intesa con i comuni interessati bensì con la Regione in quanto i primi sono solo chiamati a formulare un parere motivato, ma non vincolante, in relazione alla verifica di compatibilità urbanistica dell’opera; da ciò deriva che il parere negativo formulato da uno dei comuni nell’ambito della conferenza di servizi convocata nel procedimento di che trattasi non è in grado di bloccare di per sé solo l’iter procedurale di autorizzazione”.
Per questi motivi il ricorso è rigettato ed il Comune di Lanciano è condannato al pagamento delle spese di giudizio per un ammontare di 3 mila euro.