E’ ancora caos interpretativo sulla ripartizione dei seggi nei Consigli comunali con 24 componenti. Il taglio del numero dei consiglieri da 30 a 24, applicato a partire dal 2011, sta generando problemi a non finire. La legge elettorale prevede una suddivisione 60%-40% tra maggioranza e opposizione. La ripartizione che assegna 15 rappresentanti ai vincitori delle elezioni e 9 agli sconfitti scaturisce da una sentenza emessa nel 2013 dal Consiglio di Stato.
A Marcianise, città di 40mila abitanti del Casertano, la lista civica Vivila Marcianise chiederà al Tar della Campania di ripristinare il rapporto 14-10 al posto dell’attuale 15-9.
Sulla base di questa notizia, Davide D’Alessandro dice a Zonalocale.it che “mi hanno segnalato vari ricorsi in atto, non solo a Marcianise, ma in tanti Comuni d’Italia. Non smanio. Non mi appassiona gramché, anche se ci sono 304 miei elettori e ben 2007 della lista Vasto2016 che potrebbero avere un seggio in più. Vedremo il da farsi”. Nella civica di centrodestra che ha sostenuto Massimo Desiati, D’Alessandro si è classificato secondo dopo Nicola Del Prete, unico eletto.
La sentenza del Consiglio di Stato – Con la sentenza numero 2468 del 7 maggio 2013, decidendo in merito a un ricorso riguardante il Consiglio comunale di Avezzano, i giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che la suddivisione esatta è questa: 15 seggi (escluso il sindaco) alla maggioranza, 9 alle minoranze e non 14-10 come cinque anni fa.
Nel motivare il verdetto, il presidente Alessandro Pajno e i consiglieri di Stato spiegano che la ripartizione prevista dalla legge prevede l’attribuzione del 60% dei seggi alla coalizione vincente. Per i Comuni dai 30001 ai 100mila abitanti, i consiglieri sono 24. Il 60% di 24 è 14,4, che va inevitabilmente arrotondato. I magistrati hanno, quindi, statuito che la percentuale del 60% deve essere intesa come soglia minima da attribuire alla maggioranza e non come soglia massima. Di conseguenza, assegnare 14 seggi alla coalizione vincente significa attibuirle un numero di consiglieri inferiore alla soglia minima del 60%. Per questi motivi, il verdetto del 2013 impone una ripartizione 15-9.
I ricorrenti sperano che la magistratura amministrativa modifichi questo orientamento.