I bambini diversamente abili hanno diritto di usufruire a tempo pieno dell’insegnamento di sostegno, che è garantito dalla Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
E’ quanto stabilisce la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha riconosciuto a un alunno vastese il diritto ad avere l’insegnante di sostegno per 25 ore settimanali e un risarcimento del danno morale, quantificato dai magistrati amministrativi in 750 euro.
La vicenda – Il Ministero dell’Istruzione aveva tagliato del 50% le ore in cui il bambino, affetto da autismo, usufruiva dell’insegnamento supplementare in una scuola di Vasto. Tramite gli avvocati Maria Luisa Palladino e Vittorio Emanuele Russo, i familiari si erano opposti, ottenendo una sentenza di accoglimento già dal Tribunale amministrativo regionale di Pescara.
Sentenza definitiva – Avverso la decisione di primo grado l’Avvocatura dello Stato aveva proposto appello presso il Consiglio di Stato. Ora i giudici di Palazzo Spada hanno posto la parola fine alla vicenda, statuendo in via definitiva che l’alunno deve beneficiare pienamente delle 25 ore settimanali, illegittimamente ridotte dal Ministero a 12 ore e 50 minuti.
“Il diritto all’istruzione del minore portatore di handicap – è scritto nella sentenza – ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (articoli 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006), sia per il carattere assoluto, proprio della tutela prevista dagli articoli 34 e 38 della Costituzione”.
“I genitori di questi bimbi – commenta l’avvocato Palladino – sovente sono costretti a dover non soltanto affrontare i disagi che una patologia grave come l’autismo comporta, ma anche lottare per vedere affermati diritti sacrosanti che appaiono garantiti solo sulla carta. In questo caso, appare paradossale l’impugnazione della sentenza del Tar di Pescara da parte del Ministero per mezzo dell’ Avvocatura generale dello Stato nella parte in cui il giudice amministrativo riconosceva al minore il risarcimento del danno non patrimoniale di 750 euro per mancata assegnazione delle ore di sostegno”.