Il “Decreto del Fare” ha disciplinato l’interruzione delle procedure esecutive intraprese da Equitalia sugli immobili adibiti a “prima casa”, prevedendo che l’agente della riscossione non può dar corso all’espropriazione, se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che, se ricorrono tali condizioni, “l’azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata”.
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che i limiti introdotti dal “Decreto del Fare” sono immediatamente applicabili, anche in relazione ai procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore, perchè “la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima”.
In ogni caso, l’agente della riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare, se l’importo complessivo del credito non supera 120.000 euro.