Sarà un Commissario ad acta, nominato dal Prefetto di Chieti, a procedere alla verifica delle schede contestate nel corso dello scrutinio alle ultime elezioni comunali di Gissi. A maggio il candidato sindaco del centrodestra Agostino Chieffo, a capo della lista Patto per Gissi, vinse per un solo voto nei confronti di Remo Di Martino, della lista Cambiamo Gissi. Il Tar di Pescara, con sentenza pubblicata lo scorso 3 ottobre, ha stabilito che dovranno essere ricontrollate le schede contestate in fase di scrutinio per verificare se è possibile accogliere la richiesta di “annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri comunali del Comune di Gissi e per correzione del risultato delle elezioni comunali svoltesi il 25 maggio 2014″.
Il termine per la consegna del verbale di accertamento da parte del Commissario ad acta è fissato all’11 novembre.
Nello specifico saranno oggetto di esame le tre schede contestate da Cambiamo Gissi:
– nella sezione 1, la scheda contenente il denunciato segno di riconoscimento (la scritta “si”) con attribuzione del voto alla lista n.2;
– nella sezione n. 2 la scheda annullata contenente espressione di voto per due liste con preferenza al sig. Mario Basilico;
– nella sezione n. 3 la scheda annullata contenente espressione di voto alla lista n. 3 con preferenza alla sig.ra Marisa Basilico.
Inoltre saranno da controllare 5 schede contestate da Patto per Gissi:
– nella sez. 2 la scheda contenente la scritta “Dintello” e le due schede con il voto di preferenza “Basilico”;
– nella sez. 1 la scheda recante la scritta “De Cilis” e la scheda priva di crocesegno e con la scritta “M”.
Compito del Commissario sarà anche quello di acquisire le relazioni da parte dei presidenti delle tre sezioni in merito ad alcuni episodi oggetto di ricorso. Per la prima sezione, “la mancata verbalizzazione delle irregolarità denunciate dalla sig. Colantonio (primo motivo) ed i due episodi in cui sono state fotografate le schede votate (secondo motivo); per la seconda sezione, l’abbandono da parte del Presidente dell’aula durante le operazioni di scrutinio e l’aver consentito ad un candidato sindaco di esercitare la funzione di rappresentante di lista (terzo motivo); per la terza sezione, la riproduzione da parte del Presidente di una scheda elettorale (punto 2.2. del secondo motivo)”.