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2 Settembre 2014
Redazione ZonalocalebyRedazione Zonalocale

I diritti del passeggero in treno

Il trasporto ferroviario è gestito principalmente da Trenitalia che ha messo a disposizione dei consumatori una Carta dei Servizi per i trasporti a media e lunga percorrenza.

In caso di ritardo in partenza o durante il viaggio.
Se è prevedibile un ritardo in arrivo alla destinazione finale superiore a 60 minuti, il viaggiatore deve essere informato appena possibile, potendo scegliere tra due opzioni:
A. rinunciare e chiedere il rimborso del prezzo del biglietto senza alcuna trattenuta per la parte di viaggio non ancora effettuato o per l’intero viaggio (qualora la prosecuzione non sia più utile in relazione al programma iniziale);
B. intraprendere comunque il viaggio utilizzando gli autoservizi sostituitivi o il primo treno utile (senza obbligo di pagamento di eventuali differenze di prezzo), anche in data diversa ma entro le 48 ore immediatamente successive.

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In caso di ritardo all’arrivo.
Il viaggiatore può chiedere un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è compreso tra 60 e 119 minuti, ovvero, al 50% del prezzo del biglietto se il ritardo è di almeno 120 minuti.
L’indennità consiste nel rilascio di un bonus per l’acquisto di un nuovo biglietto o nel rilascio di danaro in contanti, a seconda delle preferenze del consumatore. Per ottenere l’indennità bisogna rivolgersi immediatamente alla biglietteria della stazione. Qualora gli uffici fossero chiusi, occorre contattare il Call Center (199.892.021).

Assistenza durante l’attesa ed in corso di viaggio.
In funzione dei tempi di attesa per la prosecuzione del viaggio, Trenitalia si obbliga ad assicurare la distribuzione di generi di conforto a bordo, se disponibili, ed in stazione. Qualora non sia possibile garantire nella stessa giornata la prosecuzione del viaggio, Trenitalia si obbliga ad assicurare il pernottamento con trattamento di qualità media.

In caso di danni a cose o persone.
L’impresa ferroviaria è responsabile per i danni a passeggeri, bagagli, colli a mano ed animali, a condizione che tali danni siano dovuti a propria colpa.

di Antonio Artese (Confconsumatori)
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