Botta e risposta tra l’amministrazione comunale di Vasto e il Diccap, il sindacato della polizia municipale, sul concorso indetto dal Comune per assumere 10 vigili stagionali per il periodo estivo.
Il Comune – “Il sindacato – sostiene l’amministrazione Lapenna – nel motivare la propria posizione sul punto, si sostituisce al legislatore fornendo una interpretazione autentica della norma di legge travisando, oltremodo, anche la Circolare di indirizzo numero 5 del 21.11.2013 fornita dal Ministero.
Tant’è che il comma 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 165 del 2001 così dispone: Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato.
Ciò detto e rilevato, il Comune di Vasto non possiede proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato e per tale profilo e categoria.
Pertanto, il Comune ha inteso espletare un proprio concorso finalizzato alla approvazione di una propria graduatoria a tempo determinato da cui attingere per eventuali esigenze di personale di tale categoria e profilo, non solo per il periodo stagionale, ma anche per esigenze temporanee ed eccezionali.
Quindi non si evince un potere/dovere da parte del Comune di attingere ad altre graduatorie, bensì una facoltà dello stesso Ente di utilizzare graduatorie di altre amministrazioni.
Il Comune di Vasto, in sostanza, ha inteso dotarsi di una propria graduatoria (stante la carenza di personale, nel proprio organico, di tale profilo e categoria) a cui attingere nel caso di fabbisogno.
Anzi, tale graduatoria, potrà essere eventualmente utilizzata da altri enti del circondario e non, essendo il Comune di Vasto, riferimento sul territorio provinciale.
Pertanto, le preoccupazioni del sindacato sulle eventuali responsabilità in capo al dirigente del Personale che ha predisposto il bando in argomento, risultano infondate, pur apprezzandone lo spirito collaborativo.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, si ritiene di affermare la piena legittimità del bando di concorso in oggetto e non si ravvisano motivazioni per le quali si dovrebbe annullare lo stesso”.
Il Diccap – “Non risulta – risponde il sindacato – che la procedura concorsuale sia stata predisposta con “l’ausilio ed il contributo” del comandante della polizia municipale, come scritto sul Comunicato del Comune. Invero, risulta invece a questa organizzazione sindacale, da colloquio avuto con il comandante stesso, che egli si sia visto recapitare presso il Comando il primo bando di concorso, ovvero quello in cui veniva giustamente previsto il possesso di entrambi le patenti di guida delle categorie A e B, già bello e pronto. Risulta, ancora, sempre da colloquio con il comandante, che egli, in merito a tale bando, emanato in data 17 aprile 2014, avesse solo consigliato, tramite contatto telefonico avuto con le sedi comunali, di eliminare il punto numero 10 dell’avviso pubblico, in quanto ritenuto superfluo (essere disponibile a condurre tutti i mezzi in dotazione alla polizia locale per i quali possiede i requisiti). Relativamente al secondo bando, ossia quello modificato ed emanato in data 24 aprile 2014, con il quale si eliminava il requisito della patente di categoria A, il comandante”, Olrandino Carusi, “non ha apportato alcun contributo o ausilio, anche perché egli è stato assente dal servizio dal 23 aprile 2014 al 5 maggio 2014. Né alcun contributo o ausilio, nella compilazione del secondo bando è stato mai apportato dall’ufficiale Luigi La Verghetta, che ha sostituito il comandante Orlandino Carusi dal 23 aprile 2014. D’altra parte questa organizzazione sindacale, conoscendo la grande preparazione professionale di questi due Ufficiali, è certa che mai essi avrebbero potuto avallare la pubblicazione di un bando di concorso in contrasto con le norme contenute nel regolamento del Corpo di polizia municipale.
2) Per quanto riguarda invece l’ausilio ed il contributo che sarebbe stato dato per la procedura in argomento dal dirigente della polizia municipale, è il caso di dire, con tutto il rispetto dovuto per detto dirigente, che egli non è un appartenente al Corpo di polizia municipale, essendo invece un dirigente comunale amministrativo non in divisa, ragion per cui, se egli avesse realmente avallato le irregolarità da cui è affetto il bando di concorso in questione, avrebbe commesso un grave errore.
3) Nel comunicato del Comune si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, numero 1203 del 1993 (peraltro piuttosto vecchiotta) in cui si statuisce che il bando di concorso può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall’amministrazione, ma questa stessa sentenza precisa pure chiaramente che queste prescrizioni non devono essere contrarie a disposizioni normative e le norme del regolamento di polizia municipale sono, appunto, delle disposizioni normative di tipo regolamentare, ragion per cui il Comune contraddice se stesso citando tale sentenza.
4) Il Comune giustifica l’eliminazione del requisito della patente di categoria A, dicendo che il possesso di tale patente, avrebbe comportato anche la previsione di particolari requisiti di idoneità fisica come un visus di 10/10. E allora? Quale sarebbe il problema? Se per lo svolgimento del servizio di polizia municipale sono necessari determinati requisiti, questi devono essere posseduti. Punto e basta.
5) Il Comune si giustifica anche dicendo che con l’esclusione della patente di categoria A ha inteso allargare la sfera dei concorrenti. Tale giustificazione si appalesa in tutta la sua contraddittorietà nel momento in cui lo stesso bando di concorso, in totale violazione dell’articolo 25 del regolamento del Corpo di polizia municipale, richiede il requisito della patente B al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda e non al momento dell’assunzione, come prevede la predetta norma. In tal modo si escludono ingiustamente tanti giovani che avrebbero potuto partecipare al concorso. Peraltro, proprio nel momento in cui si scrive questo comunicato, la scrivente organizzazione sindacale apprende dal sito del Comune che un giovane è stato escluso proprio per non avere ancora conseguito la patente. Ebbene, se si fosse rispettato l’articolo 25 del regolamento del Corpo di polizia municipale, quel giovane avrebbe avuto una speranza per il suo futuro. E questa speranza gli è stata ingiustamente negata. Altro che allargare la sfera dei concorrenti.
6) Il Comune giustifica ancora l’eliminazione della patente A richiamandosi alla coerenza con lo stato di fatto secondo il quale, le due moto in dotazione al Corpo di polizia municipale negli ultimi anni non sono mai state utilizzate dal personale assunto a tempo determinato, aggiungendo che inoltre, nell’organico della P.M., tra il personale di ruolo figurano ben quattro agenti preposti all’uso dei motoveicoli. Orbene, anche tali affermazioni del Comune devono essere fermamente smentite. Innanzitutto bisogna ricordare che, in base alla normativa vigente, il responsabile dell’impiego tecnico operativo del personale è il comandante, e pertanto egli può benissimo disporre che, per lo svolgimento dei servizi di polizia municipale, i motoveicoli in dotazione al Corpo vengano condotti anche dal personale a tempo determinato. Il comandante non può essere limitato nei poteri conferitigli dalla legge da una illogica ed irregolare scelta fatta in altri uffici comunali da altri dirigenti che non indossano la divisa e che quindi non conoscono tutte le peculiarità e le esigenze del servizio di polizia municipale. In secondo luogo, non corrisponde affatto a verità che tra il personale di ruolo vi siano ben quattro agenti preposti all’uso dei motoveicoli, giacché non esiste alcun atto formale in base al quale alcuni agenti siano stati preposti in via esclusiva alla guida dei motoveicoli, né alcun atto che li inquadri come motociclisti. Invero, se in passato i motoveicoli sono stati condotti, con una certa prevalenza, da alcuni agenti, ciò è avvenuto solo per pura prassi interna, ma è da rimarcare che chiunque degli appartenenti al Corpo potrebbe condurre all’occorrenza i motoveicoli, essendo tutti dotati della richiesta patente.
7) Nel comunicato del Comune si legge anche che il possesso della patente di guida al momento della presentazione della domanda di ammissione e non al momento dell’assunzione, come invece prescritto dall’articolo 25 del regolamento del Corpo di P.M. nasce dall’esigenza di provvedere alla verifica ed eventuale assunzione, in un lasso di tempo estremamente breve (circa dieci giorni). Detta affermazione ha davvero dell’incredibile, perché si giustifica la violazione di una norma regolamentare e la lesione di diritti ed interessi legittimi di cittadini potenziali concorrenti col fatto di avere poco tempo a disposizione. Ma a questo punto ci si chiede coma mai il Comune di Vasto non abbia provveduto con sufficiente anticipo a bandire il concorso, ben sapendo, tra l’altro, che le esigenze di personale, soprattutto per il periodo estivo, erano assolutamente prevedibili e ricorrenti.
8) E’ assolutamente da smentire, poi, l’affermazione del Comune secondo cui il regolamento del Corpo di P.M., non prevede la tipologia di assunzioni a tempo determinato, bensì individua il solo il reclutamento del personale di P.M. a tempo indeterminato. Invero, gli articoli 24 e 25 del regolamento del Corpo di polizia municipale, rubricati rispettivamente Reclutamento del personale e Requisiti generali e speciali, inseriti nel Capo III Norme di Accesso al Corpo, non fanno alcuna distinzione tra le assunzioni a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato, e pertanto dette norme si applicano indistintamente per tutte le tipologie di concorsi e selezioni pubbliche per l’accesso alle qualifiche ed ai profili professionali del Corpo di polizia municipale, siano esse a tempo indeterminato e siano esse solo a tempo determinato. Soltanto il comma 2 dell’articolo 24 del regolamento prevede una riserva di posti per il personale del Corpo in servizio a tempo indeterminato, nel caso di concorsi indetti per posti vacanti con grado superiore a quello di maresciallo maggiore aiutante, ma come ben si vede, questa è tutt’altra cosa.
9) In merito all’affermazione contenuta nel comunicato del Comune di Vasto, secondo cui il sindacato Diccap si sostituirebbe, addirittura, al legislatore, fornendo una sua interpretazione della legge e travisando oltremodo anche la circolare numero 5 del 2013, la scrivente organizzazione sindacale non può far altro che riportarsi al chiaro dettato dell’articolo 36 comma 2 del decreto legislativo numero 165 del 2001, come modificato dalla legge numero 125 del 2013, ed all’altrettanto chiara circolare numero 5 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica. Si ricorda, quindi, ancora una volta, che la citata norma prevede molto semplicemente che le pubbliche amministrazioni, per assumere a tempo determinato, qualora non abbiano a disposizione delle proprie graduatorie già vigenti per precedenti concorsi indetti a tempo indeterminato, hanno il potere-dovere di andare ad attingere alle graduatorie a tempo indeterminato, anche di altre amministrazioni, tramite accordi da stipulare tra enti. Infatti, l’articolo 3, comma 61, terzo periodo della legge 24 novembre 2003, numero 350, a cui fa espresso rimando l’articolo 36 comma 2 del decreto legislativo numero 165/ del 2001, dispone che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. E quando la norma usa la parola possono non indica affatto una mera facoltà discrezionale, ma un vero e proprio potere-dovere, in quanto lo scopo della legge non è solo quello dichiarato di prevenire fenomeni di precariato, ma anche quello del contenimento della spesa, come ben spiegato, appunto, nella circolare numero 5 del 2013 emanata dal Dipartimento funzione pubblica. Quindi il Comune di Vasto, anche se non aveva una propria graduatoria già vigente per concorsi a tempo indeterminato, prima di procedere ad emanare un bando di concorso per assunzioni a tempo determinato, doveva quantomeno accertarsi se vi fossero graduatorie vigenti di altri Comuni da cui poter attingere. Ma non lo ha fatto, e ciò potrebbe comportare un ingiustificabile aggravio di spese per le casse comunali, considerando che la preselezione per il concorso in questione è stata affidata ad una società esterna. E allora ci si chiede se fosse proprio necessario fare questa spesa o se piuttosto il denaro pubblico, cioè il denaro di tutti i cittadini, che il Comune di Vasto dovrà spendere per pagare la società incaricata non potesse essere risparmiato. Questa organizzazione sindacale ha segnalato pertanto la situazione a tutte le autorità competenti, ma dal comunicato emanato dal Comune di Vasto in data 26 maggio si evince che l’ente non ha ben compreso, preferendo arroccarsi su una posizione difensiva ad oltranza. Bene, staremo a vedere come andrà a finire ed il Comune di Vasto si assumerà, ovviamente, tutte le responsabilità delle sue scelte”.