Rischia di finire nelle aule di giustizia il consorso indetto dal Comune di Vasto per l’assunzione di dieci agenti di polizia municipale per il periodo estivo. Il Diccap, sindacato autonomo di polizia locale, parla di “gravi irregolarità da cui è affetta la determinazione dirigenziale numero 30 del 24 aprile 2014, emanata dal dirigente del Settore personale del Comune di Vasto, con la quale è stato modificato il bando relativo all’avviso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale, con riapertura dei termini di scadenza”, sottolinea la segreteria regionale del sindacato maggiormente rappresentativo dei vigili urbani, secondo cui “le gravi irregolarità riscontrate riguardano sia la violazione delle norme disciplinanti l’accesso al Corpo di Polizia Municipale, e, nello specifico l’articolo 25, commi 2 e 3 del Regolamento del Corpo di polizia municipale di Vasto, e sia la violazione dell’articolo 36 del decreto legislativo numero 165 del 2001, come modificato dalla legge numero 125 del 2013, relativamente alle assunzioni a tempo determinato”.
Sono 160 i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione.
Le contestazioni – Il sindacato contesta due aspetti del concorso indetto dal Comune di Vasto.
La prima questione riguarda la patente di guida richiesta: “La determinazione dirigenziale ed il relativo avviso pubblico – fa notare il Diccap – prevedono il possesso della sola patente di Categoria B (autoveicoli) e non anche della patente di Categoria A (motoveicoli), in contrasto con quanto disposto dall’articolo 25 del vigente Regolamento del Corpo di polizia municipale di Vasto il quale invece prevede che per l’ammissione ai concorsi ed alle selezioni sia necessario essere in possesso delle patenti di entrambe le Categorie A e B”.
“Com’è noto – sottolinea il vertice regionale del sindacato – le determinazioni dirigenziali devono necessariamente rispettare le norme dettate dai regolamenti comunali e non possono disporre in modo difforme da essi. A nulla vale da parte dell’amministrazione sostenere che è stato eliminato il requisito della patente di Categoria A per permettere ai più giovani di partecipare al concorso, in primis perché il regolamento deve comunque essere rispettato, in quanto il possesso di entrambe le patenti è previsto per le esigenze del servizio di Polizia Municipale, specialmente nel periodo estivo in cui vengono utilizzate le 4 motociclette in dotazione al Corpo, ed in secondo luogo perché tale motivazione è contraddittoria allorchè nella stessa determinazione dirigenziale e relativo Avviso Pubblico si va a richiedere il possesso della patente di guida al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, mentre l’articolo 25 del Regolamento del Corpo stabilisce, al comma 3, che il requisito del possesso delle patenti di guida (A e B) deve essere posseduto entro la data di assunzione. Quindi non si può da un lato sostenere che si elimina il requisito della patente A per permettere ai più giovani di partecipare al concorso, mentre dall’altro lato si richiede, in contrasto con quanto disposto dal Regolamento del Corpo, il possesso della patente al momento del termine di scadenza per la presentazione della domanda. In questo modo, infatti, sono esclusi proprio i più giovani che, pur avendo compiuto i 18 anni e avendo quindi l’età richiesta per partecipare al concorso, non hanno ancora la patente in mano solo perché la conseguiranno nel periodo di tempo ricompreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la eventuale data in cui potrebbero essere assunti se partecipassero al concorso con esito positivo”.
La seconda contestazione viene mossa dai rappresentanti sindacali degli agenti sulla base della legge numero 125 del 2013 e le successive modifiche, in base alle quali: “le pubbliche amministrazioni, per assumere a tempo determinato, qualora non abbiano a disposizione delle proprie graduatorie già vigenti per precedenti concorsi indetti a tempo indeterminato, hanno il potere-dovere di andare ad attingere alle graduatorie a tempo indeterminato, anche di altre amministrazioni, tramite accordi e convenzioni da stipulare tra enti”, ricorda il Diccap. “Infatti la legge 350 del 2003 dispone che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate. E, si badi bene, quando la norma usa la parola possono non indica affatto una mera facoltà discrezionale, ma un vero e proprio potere-dovere, in quanto lo scopo della norma è non solo quello dichiarato di prevenire fenomeni di precariato, ma anche quello del contenimento della spesa, come ben spiegato, in modo inequivocabile anche nella circolare numero 5 del 2003 emanata dal Dipartimento Funzione Pubblica. La stessa Circolare, poi, chiarisce che il “previo accordo” tra amministrazioni, previsto dalla norma, “può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria”, il che sta a significare che l’amministrazione che ha la necessità di assumere personale a tempo determinato può attingere alle graduatorie di altre amministrazioni anche se non ha stipulato un preventivo accordo con esse”
Inoltre, “i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì responsabili. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. A tale riguardo, anche la predetta Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica rimarca che il mancato rispetto dei limiti imposti dalla legge, sotto il profilo finanziario e del contenimento della spesa, costituisce illecito disciplinare a carico del dirigente responsabile e determina la sua responsabilità erariale. Pertanto, gli atti con i quali sono state bandite le selezioni pubbliche e tutto quello che segue sono illegittimi qualora non riportino motivazioni plausibili riferite all’impossibilità di utilizzare graduatorie a tempo indeterminato, anche di altre amministrazioni, per effettuare assunzioni a tempo determinato. E questo è proprio quello che è avvenuto nel Comune di Vasto con l’emanazione delle determine dirigenziali 28 e 30 del 2014, mediante le quali è stata bandita una selezione pubblica per esami per l’assunzione di agenti di polizia municipale a tempo determinato, giacché in tali determine non si fa il benché minimo accenno all’aver preventivamente vagliato le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato di altre amministrazioni, neppure nel territorio della Regione Abruzzo, ed alla impossibilità di assumere da tali graduatorie”.
Il Diccap “avvisa, pertanto, che, qualora le suddette gravi anomalie ed irregolarità non saranno prontamente sanate dal Comune di Vasto, è pronta ad esporre i fatti alle autorità competenti in ogni sede amministrativa e giudiziaria”.