Prenderà il via oggi, dinanzi al Tribunale monocratico di Vasto, il processo penale riguardante il complesso residenziale Cono a Mare sottoposto a sequestro preventivo dal maggio del 2012. L’accusa formalizzata contesta la realizzazione, su una superficie non urbanizzata di circa 22mila mq. in area D7 del Piano Regolatore (destinata ad attrezzature e servizi in genere per il turismo), di opere edili per la costruzione di un complesso edilizio destinato a residenze private organizzato in più comparti per un totale di 178 unità abitative, sulla base di atti concessori da ritenersi tutti illegittimi, poichè in assenza di un piano di lottizzazione e senza la stipula di una convenzione lottizzatoria, la cui approvazione era da demandare al consiglio comunale, e pertanto, priva delle prescritte opere di urbanizzazione primarie ed accessorie da realizzarsi in aree che avrebbero dovuto essere cedute al Comune.
In difesa di uno degli acquirenti degli appartamenti si costituirà parte civile anche l’avvocato Nunzio Gagliotti il quale ricorda che a suo tempo – giugno del 2012 – il Tribunale del riesame di Chieti aveva annullato il sequestro osservando come non potesse escludersi “una vocazione residenziale della zona D7 disciplinata dall’art. 117 delle norme tecniche di attuazione” e ritenendo “allo stato provata la buona fede dei terzi acquirenti, che avevano adoperato la necessaria diligenza nel prendere conoscenza delle previsioni degli strumenti urbanistici e della conformità agli stessi dell’eventuale pianificazione”.
Un’ordinanza di dissequestro poi annullata dalla Cassazione con rinvio al medesimo Tribunale di Chieti per nuovo esame, anche delle tesi difensive. Da ultimo il tribunale del riesame di Chieti, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha disposto nuovamente il sequestro. “La costituenda parte civile – dichiara il difensore – ha protestato l’insussistenza del reato di lottizzazione ed ha, in ogni caso, sostenuto la propria assoluta buona fede al momento della determinazione all’acquisto del bene immobile poi sequestratogli.
Se fosse accolta la tesi dell’accusa – spiega l’avvocato Gagliotti – secondo cui dovrebbe ritenersi del tutto esclusa una vocazione residenziale delle zone D, anche tutti gli interventi edilizi residenziali assentiti negli anni e ricadenti in zona omogenea D verrebbero implicitamente a doversi considerare illegali. Per quanto riguarda le residenze di Cono a Mare, esse ricadono in zona D7 Residenziale Turistico ricettiva di completamento per la quale le NTA del 2001 (art. 117), vigenti al momento del rilascio del titolo edilizio, stabilivano che nell’ambito degli usi consentiti, ivi inclusi quelli residenziali, gli interventi edificatori fossero assentiti con formula di tipo diretto, ovvero senza la necessità di un piano di lottizzazione e di una convenzione lottizzatoria, ma dietro pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Come accertato dal difensore a seguito di specifiche e formali istanze dirette al settore urbanistica del Comune di Vasto, sono numerosi i permessi di costruire rilasciati negli anni scorsi in zona D7 con destinazione residenziale e concentrati per lo più nel territorio di Vasto Marina. “Non va dimenticato – spiega l’avvocato – che già il PRG risalente al 1973 prevedeva in zona D estensiva 1ª, come pure in zona E estensiva 2, l’uso residenziale, addirittura in via esclusiva. Trattasi di abitazioni – di cui si stima almeno 2500 nel solo comprensorio di Vasto Marina – di tipologia sia signorile, come ad esempio le edificande residenze al posto dell’ex Hotel Panoramic già passate al vaglio della Magistratura, che popolare, come gli alloggi di edilizia residenziale pubblica“. Ecco, quindi, che la tesi difensiva si basa su quanto già operato in passato, puntando su quello che sarebbe un effetto domino rispetto a tutte le abitazioni di nuova e vecchia costruzione. Sarà il giudice a stabilire se chi ha acquistato la casa nel complesso Cono a Mare potrà beneficiarne.