Il razzismo colpisce anche la Terza Categoria, per la prima volta in assoluto nella zona, una squadra di questo campionato viene punita per un episodio di discriminazione razziale. Sabato 1 febbraio a Carunchio i padroni di casa, quarti in lotta per i play-off, ospitano la capolista Odorisiana, per la prima giornata di ritorno.
Vince il Carunchio 1-0, ma tra gli ospiti gioca un ragazzo di colore che nel corso dell’incontro, come riporta il referto arbitrale, viene insultato dal pubblico con cori razzisti. Il direttore di gara, il signor Stefano Di Ninni di Vasto, scrive tutto e giovedì 6 febbraio il comunicato pubblicato sul sito della Figc Abruzzo sanziona il Carunchio.
L’avvocato vastese Carmine Di Risio, da una decina di anni giudice sportivo della Terza Categoria e del settore giovanile, assistito dal rappresentante dell’Aia Osvaldo Sebastiani, stabilisce quanto segue.
“Letto il referto della gara – si legge nelle motivazioni – dal quale emerge che sostenitori della Società Carunchio 2010 lanciavano cori razzisti nei confronti di un calciatore della squadra ospitata; ritenuto che dalla condotta dei sostenitori della Società Carunchio 2010 sorgano gli estremi da Comportamento discriminatorio per motivi di razza, rilevato ai fini sanzionatori dall’Art. 11 comma 3 C.G.S. e Art. 18 comma 1 lettera E, C.G.S.
Delibera:
L’obbligo di disputare una gara a porte chiuse alla Società Carunchio 2010.
Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di recidiva nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione”.
Questo vuol dire che il Carunchio continuerà a giocare le partite in casa davanti al proprio pubblico, in un periodo di prova di un anno. Qualora in questi 12 mesi dovesse ripetersi un episodio del genere la regola stabilisce che si venga puniti per la precedente infrazione e per quella successiva giocando senza pubblico, a porte chiuse e pagando una multa che per le società non professionistiche ammonta a 1.000 euro.
Il giudice sportivo non si è fatto condizionare da episodi simili che si verificano nelle categorie superiori. “Dopo aver letto quanto scritto nel referto dell’arbitro – spiega l’avvocato Carmine Di Risio – che parlava di cori razzisti, ho solo messo in pratica ciò che dice il regolamento, recentemente modificato. Non importa che un giocatore sia di colore o meno, se si verifica una discriminazione con cori e offese la punizione è questa”.
Modifiche intervenute nella normativa in esito al Consiglio Federale del 16 ottobre 2013. E’ già accaduto altre volte? “Sinceramente no, è la prima volta in assoluto che mi capita, è anche vero che la normativa è cambiata da poco tempo e che negli anni precedenti i giocatori di colore o stranieri in queste categorie erano meno, probabilmente c’era anche una maggiore tolleranza. Comunque a società e tifosi conviene stare attenti perché le conseguenze sono rischiose”.
D’altronde la regola è chiara. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 18, comma 1 lett. e) uno o più settori a porte chiuse. Qualora alla prima violazione, si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art.18, comma1, lettere d) porte chiuse, f) squalifica del campo , g) penalizzazione di punti, i) esclusione dal campionato, m) non ammissione al campionato.
In caso di seconda violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1 lettere d) porte chiuse, e) uno o più settori a porte chiuse, f) squalifica del campo g) penalizzazione punti, i) esclusione campionato, m) non ammissione a campionato e della perdita della gara.
Prima dell’inizio della gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del compimento da parte dei sostenitori di comportamenti discriminatori. L’inosservanza della presente disposizione è sanzionata ai sensi della lettera b) dell’art. 18, comma 1.
Qui è disponibile il testo completo del regolamento.