Il Comune di Vasto deve risarcire il danno alla società Monteferrante srl, cui ha negato il permesso a costruire un hotel in località Incoronata, alla periferia settentrionale della città.
E’ definitiva la condanna, sancita dalla sentenza numero 45 del Consiglio di Stato al termine di una vicenda legale che ha riguardato parte delle Nta, le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore varate dall’amministrazione Lapenna e approvate dal Consiglio comunale nel 2011 al termine di un lungo iter previsto dalla legge.
“La sentenza numero 45 del 2014 – commentano Salvatore De Simone e Giuseppe Gileno, avvocati della società Monteferrante srl – fa seguito alla precedente sentenza numero 4255 del giugno 2013, con la quale il Consiglio di Stato aveva respinto l’appello del proposto dal Comune di Vasto e confermata la decisione del Tribunale amministrativo regionale di Pescara che, con l’utilizzo di una tecnica processuale innovativa e di radice europea, aveva annullato, a far tempo dall’adozione, le Nta laddove imponevano l’obbligo di un piano attuativo sulle aree di proprietà della società nostra assistita; le stesse Nta erano state annullate in toto a decorrere dal momento in cui era mancata la sottoposizione alla Vas”, valutazione ambientale strategica, “ed alla verifica di conformità con la pianificazione sovra ordinata. Il differimento degli effetti dell’annullamento ad un momento successivo all’adozione, ha permesso al Comune di mantenere l’efficacia della variante in funzione di salvaguardia e di porre rimedio alle gravi carenze e vizi procedimentali rilevati dai giudici amministrativi.
Il Consiglio di Stato ha, ora, definitivamente respinto la tesi del Comune di Vasto, che con l’ausilio di due valenti professionisti, professori universitari, insisteva nell’affermare la inutilità di tali adempimenti e passaggi procedurali e pretendeva reintrodurre l’obbligo del piano attuativo sulle aree di proprietà della società nostra assistita”.
La suprema magistratura amministrativa ha “definitivamente accertato l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, la quale, di fatto, aveva negato alla società nostra assistita il permesso di costruire richiesto ed ha confermato la condanna al risarcimento dei danni pronunciata dal Tar Pescara. Ci rammarichiamo solo per il non riconoscimento dei danni conseguiti alla mancata realizzazione di analoga struttura lungo la circonvallazione Istoniense, sebbene sia stata riconosciuta l’illegittimità dell’obbligo del piano attuativo che aveva portato al diniego del richiesto permesso”