Dopo la conversione in legge (n. 98 del 9 agosto 2013) del cosiddetto Decreto del fare, Confconsumatori manifesta la propria soddisfazione per l’intervento legislativo dal quale dovrebbero derivare dei benefici per i consumatori che, stante la grave crisi economica italiana, si trovano nell’impossibilità di fare fronte alle richieste di pagamento della società concessionaria della riscossione tributi. È stata, infatti, prevista:
1) la possibilità per il contribuente di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti tributari in 120 rate mensili, vale a dire in 10 anni, qualora ricorra una grave situazione di difficoltà;
2) la decadenza dal piano di rateizzazione solo dopo che non siano state pagate 8 rate (e non 2 rate come avveniva in passato) anche non consecutive;
3) divieto di espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito a casa di abitazione dello stesso.
“Consigliamo ai contribuenti che decidano di chiedere la dilazione, di recarsi allo sportello della società concessionaria per la riscossione muniti della documentazione necessaria a dimostrare l’impossibilità a rispettare gli impegni che derivano da un piano di dilazione ordinario (che ha una durata massima di 72 rate mensili) ma anche che la situazione di crisi economica non pregiudica il pagamento di un piano di rientro straordinario in 120 rate, vale a dire in 10 anni” afferma l’avvocato Antonio Artese, Presidente della Federazione Provinciale di Chieti.
Di particolare importanza, è la modifica dell’art. 76 d.p.r. 602/1973 in materia di espropriazione immobiliare da parte del concessionario della riscossione.
“Il concessionario della riscossione – conclude l’avvocato Artese – non potrà dare corso alla espropriazione immobiliare del debitore qualora l’immobile costituisca l’unico immobile di proprietà del debitore; sia adibito ad uso abitativo; costituisca la residenza anagrafica del debitore. Inoltre non potrà procedere ad espropriazione immobiliare qualora l’importo complessivo dovuto dal contribuente non superi 120mila euro e qualora non siano decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca prevista dall’articolo 77 del decreto del presidente della Repubblica numero 602 del 1973 senza che il debito sia stato estinto”.
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