Dagli avvocati Salvatore De Simone e Giuseppe Gileno riceviamo un commento sulla sentenza del Consiglio di Stato riguardante le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore di Vasto.
“Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dal Comune avverso la sentenza del Tar di pescata ed accoglie, in parte, le richieste della Icem di Monteferrante.
In data 23 agosto 2013 è stata depositata la sentenza resa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato sull’appello proposto dal Comune di Vasto avverso la sentenza Tar di Pescara.
Il Comune aveva proposto appello, avvalendosi dell’opera professionale di due professori universitari, contro la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso della società Icem di Michele Monteferrante, con la quale era stato riconosciuto il diritto della società stessa ad ottenere il permesso a costruire per la realizzazione di due strutture alberghiere, nonché pronunciato l’annullamento delle Nta del Prg nelle zone oggetto delle realizzande strutture, ritenute non soggette ad alcun piano attuativo.
Il Tar aveva accolto la domanda di risarcimento dei danni relativamente alla struttura da realizzarsi in località Incoronata, ma aveva omesso di pronunciarsi sul punto del diniego dell’altro titolo edilizio, quello relativo alla struttura da realizzarsi in località San Biagio, come pure sulla correlativa domanda risarcitoria.
La sentenza del Tar ebbe vasta eco negli ambienti giudiziari, perché si caratterizzava per l’utilizzo di un principio innovativo di radice europea, che lasciava al Comune la possibilità di adeguarsi entro ragionevole lasso di tempo.
Il Consiglio di Stato, pur prendendo atto dell’intervenuta valutazione ambientale strategica (Vas) da parte del Comune, ha respinto in toto le censure del Comune, che insisteva per la non necessità della Vas, e disposto incombenti istruttori per un approfondimento dei motivi esposti nel proprio ricorso dalla società Icem di Monteferrante e per la prnuncia sul risarcimento dei danni e delle spese processuali.
Trattasi di decisione di oltre 50 pagine, nella cui parte motiva ha trovato pieno accoglimento la enunciazione delle ragioni esposte dalla difesa della società Icem.
La sentenza di appello ha confermato in toto la fondatezza delle ragioni della nostra cliente, in parte già riconosciute anche dal Comune in sede di riapprovazione delle Nta, eliminando l’obbligo del piano attuativo illegittimamente imposto in precedenza. Resta, ora, da definire la questione dei danni con riferimento ad entrambe le pratiche edilizie. Confidiamo che anch’essa venga risolta positivamente per la nostra cliente, che ha subito enormi danni in termini non solo di aggravio dei costi, ma anche e soprattutto di mancato guadagno”.