La Regione Abruzzo ha ingiustamente escluso il Comune di Vasto dai finanziamenti per la messa in sicurezza delle strade urbane. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo il ricorso presentato dalla Giunta Lapenna attraverso l’avvocatura comunale.
La sentenza – “Il Tar di L’Aquila ha accolto il ricorso del Comune di Vasto, sospendendo la delibera della Giunta regionale che ha escluso l’Ente dal finanziamento previsto dal bando regionale per la realizzazione di interventi del Piano nazionale della sicurezza stradale”. Lo annuncia un comunicato diffuso dall’ufficio stampa del municipio.
“Con deliberazione numero 19 del 30 gennaio 2012, la Giunta comunale di Vasto disponeva la partecipazione al Bando per l’assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Terzo, Quarto e Quinto Programma Annuale di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
All’esito della valutazione da parte della Regione, la domanda del Comune di Vasto si collocava al quarto posto della graduatoria finale, senza tuttavia ottenere alcun finanziamento.
Sul mancato finanziamento esplodeva una polemica a distanza tra il Consigliere regionale Antonio Prospero, il quale sosteneva la scarsa attenzione prestata dal Comune nella presentazione del progetto e la giustezza dell’esclusione del Comune, e l’Assessore ai Lavori Pubblici di Vasto Marco Marra, che replicava preannunciando ricorso avverso la decisione della Giunta regionale, ritenendo gli atti assunti dalla Regione Abruzzo illegittimi.
L’Avvocatura comunale, quindi, inoltrava ricorso al T.A.R. di L’Aquila, chiedendo la previa sospensione e l’annullamento degli atti regionali, limitatamente alla parte in cui avevano negato il finanziamento spettante al Comune di Vasto.
Con Ordinanza n. 117/2013 del 9 maggio 2013, il T.A.R. Aquilano ha accolto l’istanza di sospensiva degli atti impugnati avanzata dal Comune, rimarcando la contraddittorietà del comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione regionale, che da un lato ha incluso nella graduatoria la domanda del Comune ricorrente mentre per altro verso ne ha escluso il co-finanziamento“.