I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere, risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi:
· trasporto;
· alloggio;
· servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano parte significativa del pacchetto, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista.
Il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel contratto ricade sia sull’organizzatore (tour operator) sia sull’intermediario (agenzia viaggi), secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi dei servizi promessi o pubblicizzati.
È opportuno documentare i disservizi subiti (con fotografie, filmati, testimonianze di altri turisti). Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere immediatamente contestata dal turista, mediante presentazione di reclamo in loco, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
In ogni caso, il turista deve sporgere reclamo mediante l’invio di raccomandata a.r., entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Se il reclamo non è risolutivo, il turista può tentare la conciliazione oppure agire in giudizio.
La domanda di risarcimento per i danni alla persona va proposta al giudice competente (Giudice di Pace o Tribunale) entro 3 anni dalla data del rientro nel luogo di partenza (ovvero entro 18 o 12 mesi, qualora i danni alla persona siano derivati dall’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico) ed entro 1 anno per i danni diversi da quelli alla persona.
Nel caso in cui il mancato o inesatto adempimento non sia di scarsa importanza, il turista può chiedere anche il risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta (cd. “danno da vacanza rovinata”).
Il danno da vacanza rovinata consiste nel pregiudizio, di tipo essenzialmente psicofisico, che il turista può subire a causa dell’impossibilità di godere pienamente del bene-vacanza.
E’ consigliabile valutare l’opportunità di stipulare polizze integrative ai contratti di viaggio, che garantiscano l’assistenza medica ovvero il rimborso del prezzo in caso di annullamento del viaggio.