Può capitare di trovarsi coinvolti nell’attivazione di un contratto non richiesto, del quale si scopre l’esistenza solo con l’arrivo di una lettera di “benvenuto”, di una fattura/bolletta, o di una richiesta di pagamento più o meno minacciosa. Per prevenire possibili condotte fraudolente, occorre conoscere gli obblighi che incombono sugli operatori.
In caso di proposta, a mezzo del telefono, di fornitura di servizi di comunicazione elettronica (telefonia, internet, abbonamenti tv) l’operatore deve comunicare, all’inizio di ogni conversazione, il nominativo della società per conto della quale avviene il contatto telefonico, lo scopo del contatto telefonico ed il proprio nome e cognome.
Al termine del contatto telefonico, l’operatore deve comunicare nuovamente il nominativo della società ed il proprio nome e cognome.
Se il titolare dell’utenza telefonica ha manifestato la volontà di concludere il contratto, l’operatore deve altresì comunicare il numero identificativo della pratica ed i recapiti ai quali il cliente può rivolgersi per ulteriori informazioni.
Tuttavia, per perfezionare il contratto, il titolare dell’utenza telefonica deve ricevere un apposito modulo di conferma, prima dell’inizio dell’esecuzione della fornitura.