Il Decreto Fiscale D.L. 119/2018,entrato in vigore il 24\10\2018, che accompagnerà la prossima Manovra 2019, ha introdotto una serie di misura volte a favorire la definizione agevolata degli atti impositivi, di accertamento, di riscossione, legate in primis, all’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, misure convogliate nella c.d. pace fiscale.
Le disposizioni appena citate sono riconducibili agli art. da 1 a 9 del Decreto Fiscale:
Art. 1 PROCESSI VERBALI DI ACCERTAMENTO ( PVC )
Art. 3 ROTTAMAZIONE TER
Art. 2\9 DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO
Art. 6 LITI PENDENTI ( ROTTAMAZIONE CARTELLE )
Art. 9 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
STRALCIO CARTELLE FINO A 1.000,00 €
Inoltre l’art. 7 contiene misure agevolative altresì in favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.
La definizione agevolata è ammessa
La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni
L’art. 1 del decreto prevede la c.d. definizione agevolata dei PVC.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PVC
E’ possibile di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione – PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale). In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un’apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Stessa scadenze per la 1° rata qualora si opti per la rateazione in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (vedi art.8 D.Lgs. 218/1997).
La regolarizzazione della posizione passa dalla presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 maggio 2019, con le modalità stabilite da un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le contestazioni presenti nel PVC.
La definizione agevolata è applicabile ai PVC consegnati in materia di: imposte sui redditi e relative addizionali; contributi previdenziali e ritenute; imposte sostitutive; IRAP; imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE; imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero – IVAFE; imposta sul valore aggiunto – IVA.
Sono definibili i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale), non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio (di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218).
Con l’art.2 viene disposta la possibilità di defnire in via agevolata gli avvisi di acc.to.
DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI DI ACC.TO
E’ prevista la possibilità di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un’unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie. La notifica degli atti deve essere stata effettuata entro il 24 ottobre (entrata in vigore Decreto Fiscale). Atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.
Per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018, la procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 23 novembre 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso che residua dopo la data del 24 ottobre.
Con l’art.3 viene rproposta la rottamazione dei ruoli .
ROTTAMAZIONE-TER
Il D.L. 119/2018, all’art.3, ripropone la c.d. rottamazione dei ruoli (rottamazione-ter), in riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2017; come è avvenuto nelle precedenti rottamazioni il contribuente è tenuto a corrispondere le somme a titolo di:
• capitale e interessi;
• l’aggio di riscossione calcolato su tali somme;
• nonché le spese per eventuali procedure esecutive e di notifica dei carichi dovuti.
In pratica il debitore non sarà tenuto a versare le sanzioni incluse nei suddetti carichi, nonché gli interessi di mora e le sanzioni c.d. civili legate ai crediti di natura previdenziale (vedi relazione illustrativa Decreto Fiscale). E’ possibile dunque definire in via agevolata le cartelle esattoriali, acc.ti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della Riscossione ecc.
La definizione si perfeziona versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo; le rate scadono: il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Si tratta dunque di una rateazione distribuita su cinque anni. in caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dall’agosto 2019 nella misura del 2% annuo.
E’ da segnalare come, l’art.5 consente la definizione agevolata, con specifiche deroghe, dei carichi affidati all’Agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea, esclusi dalle precedenti “rottamazioni”.
Rottamazione-ter carichi Gennaio 2000 – Dicembre 2017
30 aprile 2019 Termine presentazione istanza di adesione rottamazione-ter
30 giugno 2019 L’Agente della Riscossione comunica l’importo dovuto ai fini della rottamazione
31 luglio 2019 Pagamento unica rata della rottamazione
31 luglio e 30 novembre 2019 1° e 2° rata eventuale dilazione dei pagamenti
31 luglio e 30 novembre 2020 3° e 4° rata eventuale dilazione dei pagamenti
31 luglio e 30 novembre 2021 5° e 6° rata eventuale dilazione dei pagamenti
31 luglio e 30 novembre 2022 7° e 8° rata eventuale dilazione dei pagamenti
31 luglio e 30 novembre 2023 9° e 10° rata eventuale dilazione dei pagamenti
TASSO DI INTERESSE SULLE DILAZIONI
In caso di pagamento rateale sarà applicato, a decorrere dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse pari allo 2%, dunque inferiore rispetto al 4,5% previsto per le precedenti definizioni.
Un’ulteriore disposizione, parte integrante della pace fiscale è lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati all’Agente della Riscossione.
LO STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO
Il Decreto Fiscale dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Più in dettaglio, è previsto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo (che, come specificato dalla relazione illustrativa, va calcolato al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto) fino a mille euro; l’importo da considerare è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Per i debiti oggetto di annullamento: le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) restano definitivamente acquisite; quelle versate successivamente al 24 ottobre 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella rottamazione-bis anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate.
Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, art. 6
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del Decreto Fiscale, 24 ottobre, e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Per valore della controversia si intende, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992 sul processo tributario, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Si pagherà l’intero valore della controversia, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, in caso di soccombenza del contribuente in uno dei gradi di giudizio.
Le controversie possono essere definite con il pagamento: della metà del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dll’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. Al contrario, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse da quella in commento.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda (si attendono a tal proposito appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate) e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019.
Ed infine la dichiarazione integrativa speciale,art.9
LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE
Il Decreto Fiscale consente ai contribuenti, entro il termine del 31 maggio 2019 di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento a: imposte sui redditi e relative addizionali; imposte sostitutive delle imposte sui redditi; ritenute e contributi previdenziali; imposta regionale sulle attività produttive; imposta sul valore aggiunto (IVA)
e relative al periodo d’imposta dal 2013 al 2016 (periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di acc.to da parte dell’Agenzia delle Entrate).
La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di due limiti: uno relativo, pari al 30% di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo. Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, l’integrazione è ammessa sino a 30.000 euro.
Al maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, viene applicata, senza sanzioni e altri oneri accessori: un’aliquota pari al 20%, inferiore alle minori delle aliquote ordinarie IRPEF e IRES, con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute (a titolo di sostituto di imposta) e ai contributi previdenziali e all’imposta regionale sulle attività produttive, determinando in tal modo l’imposta sostitutiva (lettere a) e b)); l’aliquota media con riferimento all’IVA, ovvero, nei casi in cui non sia possibile determinarla, l’aliquota ordinaria, attualmente pari al 22 per cento ai sensi dell’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Decreto IVA). Per determinare l’aliquota media è necessario effettuare il rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto A.S. n. 886 Articolo 9 44 dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Ai fini della regolarizzazione della posizione fiscale, ai contribuenti è richiesto di inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate in via telematica (ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento.
PRECLUSIONI
La dichiarazione integrativa speciale è esclusa: se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 (comma 7, lettera a)); se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie relative all’ambito di applicazione della stessa procedura; per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale prevista dall’articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all’articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
Per ogni valutazione di convenienza circa la scelta o le possibili definizioni delle norme agevolate degli atti impositivi legati all’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate , lo studio rimane a disposizione
Rag. Luigi Sabatini