Il disegno di legge del D.L. 12-7-2018 n. 87 è stato convertito nella legge n. 96 del 9-8-2018 approdato in G.U. n. 186 del 11-8-2018 apportando importanti modifiche che incidono sulle attività di imprese e datori di lavoro a cui i professionisti saranno chiamati a dare completa assistenza.
La Legge Dignità interessa il settore del lavoro a termine, l’occupazione giovanile, la disciplina della somministrazione di lavoro e del lavoro occasionale, il contrasto alla ludopatia e la semplificazione fiscale. Andiamo a vedere nel dettaglio come questa nuova legge modificherà importanti procedure della nostra società.
LAVORO A TERMINE
FORMA SCRITTA a causa di nullità salvo per i contratti di durata inferiore a 12 giorni
DURATA MASSIMA scende da 36 a 24 mesi
POSSIBILITÀ di stipula di un contratto libero senza causale solo con durata massima 12 mesi e con causale obbligatoria per eventuale proroga o rinnovo ( il contratto è libero solo nella prima stesura anche se di durata di poche settimane, il successivo contratto anche se non si sono esauriti i 12 mesi andrà con causale)
TETTO massimo di quattro rinnovi e non più cinque nell’arco dei 24 mesi IN assenza di causali per contratti con durata superiore a 12 mesi trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
QUESTE NUOVE disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto legge ed ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso, per questi ultimi è previsto un periodo transitorio fino al 31\10\2018, cioè la nuova normativa per i rinnovi con scadenza successiva al 31\10\2018.
LE CAUSALI OBBLIGATORIE che rendono possibile la proroga oltre i primi 12 mesi
a) Esigenze temporanee e oggettive,estranee all’ordinaria attività, e per esigenze di sostituzione di altri lavoratori
b) Esigenze connesse a incrementi temporanei,significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Sono esclusi dalle causali i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 giorni, i contratti stagionali stipulati in agricoltura, i contratti stagionali previsti dalla ccnl e dal decreto n.1525\63 ed a picchi di attività.
CONTRIBUTI più alti di 0,5 punti per i rinnovi dei contratti a termine Per tutte le forme di contratti di lavoro a tempo determinato, compresi, dunque, quelli in somministrazione è previsto un nuovo aumento contributivo destinato a scattare al rinnovo del contratto, si prevede quindi l’aumento dello 0,5% del contributo addizionale, attualmente pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sono esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni i datori di lavoro domestico.
Confermata la norma che prevede il rimborso al datore di lavoro del contributo aggiuntivo in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
TAGLIO del 50% dei contributi per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 35 anni di età applicabile per 36 mesi entro i limiti di euro 3.000 annui per gli anni 2019\2020 a condizione che non abbiamo mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato,non sono di ostacolo le assunzioni con contratto di apprendistato che non sono proseguiti con rapporti a tempo indeterminato.
L’agevolazione riguarda anche le assunzioni di colf e riguardano anche le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato a condizione che all’atto dell’assunzione a td il dipendente non aveva più 35 anni .
MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Arrivano regole più vincolanti anche per i contratti di somministrazione a tempo determinato. Da ora in poi, infatti, la disciplina sarà uniformata alle nuove regole appena viste per i contratti a tempo determinato. Previsto, quindi, l’obbligo di causale anche per il rinnovo di questi contratti e la durata massima di 24 mesi. Fissato al 30% il limite massimo di utilizzo di questi contratti rispetto al personale assunto a tempo indeterminato.
Da questo vincolo sono però escluse alcune categorie specifiche, ossia: lavoratori in mobilità; disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali; lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come definiti da DM 17/10/2017 (ad esempio senza impiego da più di sei mesi, in cerca di lavoro con un’età tra i 15 e i 24 senza diploma, disoccupati over 50).
Ai rapporti di somministrazione non si applica quanto previsto dagli articoli 21, comma 2, 23 e 24, del jobs act :
- in materia di riassunzioni a tempo determinato- STOP and GO ( NESSUN INTERVALLO )
- di numero complessivo dei contratti a termine
- di diritto di precedenza nelle assunzioni rispetto ad altri lavoratori.
Arriva il reato di somministrazione fraudolenta Con l’obiettivo di rafforzare le nuove norme più restrittive, per combattere il precariato arriva poi il nuovo reato di “somministrazione fraudolenta”. Il reato scatta quando il contratto di somministrazione è utilizzato per eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicata al lavoratore.
In questo caso il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. In aggiunta a questo, come prevede il comma 1-ter, per l’utilizzatore scatta anche l’applicazione della sanzione stabilita dall’articolo 40, comma 1, del dlgs 81/2015, che varia da 250 a 1.250 euro
NOVITÀ PER IL LAVORO OCCASIONALE
Si ampliano le possibilità di fare ricorso ai voucher per le piccole imprese agricole e del turismo. Obbligo da parte del lavoratore di attestare la propria condizione per applicare le agevolazioni in riferimento al tetto massimo del compenso annuo e in caso di occupazione agricola.
Viene previsto l’obbligo di autocertificare all’INPS la propria situazione da parte dei soggetti che usufruiscono della possibilità di considerare al 75% l’importo dei compensi per prestazioni di lavoro occasionali. Interessati al nuovo obbligo, che scatta all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS, sono gli studenti con meno di 25. anni di età, i pensionati di vecchiaia, i disoccupati titolari di indennità e i soggetti che percepiscono il reddito di inclusione. Le innovazioni per agricoltura e turismo.
Si prevede infatti l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Per quel che riguarda l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle imprese, invece, viene poi elevato da cinque ad otto il tetto massimo dei dipendenti delle aziende alberghiere e delle strutture turistiche che consente il ricorso alle prestazioni occasionali. In tutti gli altri settori, invece il numero massimo resta fissato a cinque dipendenti. Inoltre per questi settori sale dagli attuali 3 giorni a 10 giorni il limite di utilizzo.
Sempre in riferimento al settore agricolo, viene quindi precisato che il limite massimo di quattro ore continuative di prestazione può essere commisurato con riferimento all’arco temporale dei 10 giorni, anziché alla singola giornata. Per i soli imprenditori agricoli, poi, si esclude l’applicazione della sanzione prevista per la violazione ad uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale nel caso in cui la violazione sia dovuta a informazioni non corrette contenute nelle autocertificazioni dei prestatori.
Torna il pagamento anche in contanti
Tra le altre novità che riguardano invece tutti i soggetti che percepiscono i voucher torna la possibilità di ottenere il pagamento anche in contanti agli sportelli postali. Occorre per questo, esprimere la propria volontà al momento della registrazione agli sportelli dell’INPS.
MISURE PER IL CONTRASTO ALLA LUDOPATIA
Niente più pubblicità per giochi e scommesse
Con il Decreto arriva il divieto della pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro, escluse le lotterie nazionali e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pesanti sanzioni per i trasgressori. Salve in ogni caso le campagne già in corso e fino all’anno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.
Le norme si applicano per tutti i nuovi contratti. A partire dal 1° gennaio 2019, poi, il divieto riguarderà anche le sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata.
In caso di mancato rispetto del divieto si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione la sanzione è del 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro, le somme incassate a questo titolo, saranno destinate al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
Si prevede che sui tagliandi del “Gratta e vinci” debbano essere stampati messaggi con avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d’azzardo,analoghe formule di avvertimento dovranno essere applicate anche su slot machine e videolottery, e nelle aree e nei locali dove sono installate. Inoltre la possibilità di giocare dovrà essere consentita esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori.
MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE
NUOVO redditometro
Il pacchetto fiscale del Decreto dignità si apre con lo stop di fatto all’uso dell’attuale redditometro per i controlli sulle dichiarazioni dall’anno 2016 in poi. Il sistema non viene però abbandonato, e sarà varato a breve un decreto ministeriale con nuove metodologie.
La norma vigente prevede che, salva la prova contraria da parte del contribuente, la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. Gli elementi indicativi di capacità contributiva sono individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. Il decreto ministeriale attualmente vigente è stato emanato il 16 settembre 2015, ed è proprio questo che viene cancellato, per introdurre un meccanismo aggiornato.
Il redditometro nella sua versione attuale non potrà quindi essere utilizzato per i controlli sulle dichiarazioni dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016
A FEBBRAIO 2019 l’ultima scadenza dello spesometro
Spesometro destinato ad andare definitivamente in pensione con l’avvio della fattura elettronica dal 1° gennaio del prossimo anno. Per quel che riguarda il 2018 tutti i dati, compresi quelli relativi al terzo trimestre 2018, potranno essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.E’ stato poi eliminato lo spesometro per tutti i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato e per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica. Arriva l’esonero dall’obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA per i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
PROROGA al 1° gennaio 2019 per la fatturazione elettronica per le cessioni di carburante
Sempre in materia di fatturazione elettronica si rinvia al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo, per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
PROFESSIONISTI fuori dallo split payment
Il sistema dello split payment entrato in vigore il 1° luglio 2017 viene cancellato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. I professionisti potranno tornare ad applicare l’IVA sulle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Infatti viene prevista l’abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973.
CONFERMATA fino alla fine dell’anno la possibilità di compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti vantati nei confronti della PA. Invariato il meccanismo.
STOP ALLE SOCIETÀ dilettantistiche lucrative
Cancellate con un colpo di spugna le società dilettantistiche a scopo di lucro, niente più forma societaria Le norme abrogate dal Decreto consentivano alle associazioni di esercitare le attività sportive dilettantistiche con la forma di società (ss, snc, sas, spa, sapa, srl) con scopo di lucro.
Obbligatorio però per queste società possedere specifici requisiti, dalla dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa” all’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma ISEF o di laurea.
Erano previste delle agevolazioni di carattere fiscale ( IRES al 50% – IVA al 10% ) Grazie alle norme abrogate dal decreto torna quindi per le associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di gestire gli impianti sportivi pubblici senza necessità di trasformarsi in società a scopo di lucro. Inoltre viene istituito un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, il fondo è finanziato dalle risorse derivanti dalla mancata applicazione delle agevolazioni fiscali inizialmente previste per le società dilettantistiche lucrative.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo mail: [email protected]
Rag. Luigi Sabatini