Interessante pronuncia da parte del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, Cristina Di Stefano, sul cosiddetto “obbligo di repechage”, ossia obbligo di ripescaggio all’interno della struttura aziendale, espressione che nel diritto del lavoro rimanda ad una elaborazione giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero quello determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
La difficoltà interpretativa di quest’obbligo nel fatto che nessuna delle norme di rilievo in materia di licenziamento hanno mai esplicitato direttamente il concetto e la definizione di repechage, che è nato sulla base dell’esercizio interpretativo della giurisprudenza.
Affinché un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo sia legittimo – e quindi, affinché si possa escludere ogni possibilità di reintegra da parte del Giudice del Lavoro – è necessario che il datore di lavoro effettui un riassetto organizzativo dell’azienda effettivo e non pretestuoso, ovvero un’operazione posta in essere con il solo fine di aggirare la normativa sui licenziamenti individuali e liberarsi di personale non gradito. Inoltre il datore deve comunque dare prova di aver verificato – all’interno dell’intera struttura aziendale comprensiva di tutte le unità locali – di non essere in grado di riassorbire (o meglio, ricollocare) il lavoratore che si appresta a licenziare: ecco quindi definito il repechage.
Nel caso di specie, D.C.U. assistito dall’avvocato Luca Damiano del Foro di Vasto, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze della Easy School s.r.l., in virtù di cessione di ramo di azienda, e che il 30 giugno 2015 il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, consistente nella cessazione dell’appalto in essere con il Comune di Fossacesia, avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico.
Ciò premesso il ricorrente ha lamentato la nullità e l’illegittimità del licenziamento per mancato assolvimento dell’onere gravante sul datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre sedi lavorative o in altre mansioni, posto che alla data della comunicazione del licenziamento la società Easy School s.r.l. gestiva il servizio di trasporto scolastico in ragione di appalti in altri Comuni, oltre a quello di Fossacesia.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 29/2018 ha chiarito come sul datore di lavoro incomba l’onere di provare l’impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Questa prova non deve, tuttavia, essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore, che impugni il licenziamento, una collaborazione nell’accertamento di un possibile repechage, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro in cui il medesimo poteva essere utilmente ricollocato. A fronte di tale allegazione, il datore di lavoro ha l’onere di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
Ebbene, la parte ricorrente ha allegato e dimostrato la circostanza che la società resistente gestisse numerosi appalti svolgendo il servizio di trasporto scolastico e servizi in vari Comuni, per cui quantomeno in relazione a tali appalti la società convenuta avrebbe dovuto offrire idonea prova dell’impossibilità di procedere al repechage del ricorrente.
[mar_sx] A fronte della cessazione del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico in essere con il Comune di Fossacesia, essendo dimostrato che la società, al momento della comunicazione del licenziamento, aveva altri appalti in essere, era onere della società, al fine di consentire l’accertamento da parte del giudice dell’impossibilità di mantenere il lavoratore licenziato nell’organizzazione produttiva aziendale, anzitutto allegare in giudizio specifici elementi atti a dar conto di come tale organizzazione fosse in concreto articolata ed, in particolare, quali fossero le posizioni di lavoro all’epoca stabilmente presenti in ciascuna sede o ufficio e, dunque, dedurre e dimostrare l’impossibilità di attuare un repechage.
Per tutte le esposte ragioni, il giudicante ha ritenuto come il licenziamento del ricorrente non appaia assistito dal giustificato motivo oggettivo, non essendo stata dimostrata l’impossibilità della società datrice di lavoro di adibire il lavoratore ad ulteriori sedi lavorative. Il licenziamento è stato pertanto ritenuto illegittimo e come tale annullato, con conseguente obbligo di procedere alla riassunzione del lavoratore nel posto di lavoro.