La Commissione Tributaria Provinciale condanna ancora una volta il Comune di Lanciano e dà ragione ad un contribuente sulla faccenda, ormai nota, della Tarsu 2013.
Il cittadino, dopo aver presentato istanza di rimborso, il 9 novembre 2016, della somma di 65 euro versata al Comune di Lanciano per la Tarsu/Tares 2013 e dopo non aver ricevuto alcuna risposta dall’ente, decide di presentare regolare ricorso per avere indietro la somma ritenuta illegittima.
Secondo la legge, infatti, per l’anno 2013 il Comune avrebbe potuto determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nell’anno 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore per tale anno. Nel caso in cui il Comune avrebbe continuato ad applicare nell’anno 2013 la Tarsu, in vigore dall’anno precedente, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo sarebbe stata assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivante dalla fiscalità generale del Comune stesso.
Relativamente al 2013, il Comune di Lanciano, per un verso ha optato per l’applicazione della Tarsu e, per altro verso, ha inteso rideterminare le tariffe già in vigore per l’anno 2012, con consequenziale aggravio degli oneri differenziali a carico dei contribuenti, al fine di perseguire il conseguimento della copertura integrale dei costi di gestione del servizio.
La Commissione Tributaria ha quindi ravvisato la non conformità dell’operato del Comune di Lanciano alla normativa richiamata. “Con il riferimento al caso di specie – si legge nella sentenza – dalle risultanze di causa emerge che il Comune di Lanciano non si è attenuto alla normativa così come richiamata e ha inteso perseguire la totale e integrale copertura dei costi di gestione del servizio dei rifiuti urbani medianti la rideterminazione sic e simpliciter delle tariffe già in vigore, così determinando il – non consentito – incremento dell’imposta Tarsu per l’annualità 2013. Per tali considerazioni – spiega infine la sentenza – la Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune di Lanciano alla restituzione della somma di 65 euro ed al pagamento delle spese legali”.